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Esame di altri argomenti addotti contro la legittimità della risoluzione n. 678


La legittimità della risoluzione n. 678 è stata contestata sulla base di altri argomenti:
è stata affermata una violazione dell’art. 27 della Carta, il quale consacra la regola del diritto di veto dei membri permanenti per le violazioni su questioni non procedurali del Consiglio di sicurezza. La risoluzione n. 678 è stata adottata con l’astensione di un membro permanente (Cina). Sin dai primi anni di vita dell’ONU si è consolidata una prassi secondo la quale è ammessa la validità di risoluzioni adottate con l’astensione di uno o più membri permanenti --> tale prassi ha dato vita a una modificazione consuetudinaria in base alla quale, per l’adozione di risoluzioni non procedurali, è sufficiente che vi siano nove voti favorevoli e nessun voto contrario di membri permanenti. La risoluzione n. 678 appare quindi pienamente legittima
è stato rilevato che il processo di adozione della risoluzione n. 678 si sarebbe svolto in maniera irregolare, determinando nella stessa risoluzione un vizio di eccesso di potere e di abuso di diritto. La risoluzione sarebbe infatti il risultato di forti pressioni esercitate dagli USA su altri membri del Consiglio di sicurezza per ottenere il voto --> queste pressioni si sarebbero concretizzate in promesse di aiuti finanziari e in forme si sostegno politico. Va notato che la vita delle relazioni internazionali è sempre intessuta di pressioni, promesse e intese politiche fra gli Stati. Se la presenza di queste pressioni, promesse, intese fosse sufficiente a determinare l’illegittimità degli atti adottati, probabilmente la maggior parte degli atti internazionali sarebbe condannata alla illegittimità. Affinché tali comportamenti producano un vizio nell’atto è necessario che essi assumano i caratteri e le dimensioni di una vera coercizioni, esercitata su uno Stato mediante la minaccia o l’uso della forza.
si è rilevato ancora che il Consiglio di sicurezza ha fatto ricorso a misure militari senza cercare di dimostrare che quelle non implicanti l’uso della forza erano state inefficaci, inoltre il Consiglio di sicurezza non avrebbe voluto attendere il tempo necessario perché queste ultime misure producessero l’effetto di indurre l’Iraq a ritirarsi dal Kuwait. Neppure questo argomento appare fondato --> l’art. 42 non prescrive che il Consiglio di sicurezza, prima di impiegare misure militari, dimostri l’insufficienza di quelle non militari, né che esso attenda l’esito di queste ultime. Al contrario l’art. 42 non richiede neppure che il Consiglio di sicurezza adotti misure non militari prima di quelle militari; esso demanda invece alla discrezionalità dello stesso Consiglio. Ben undici risoluzioni erano state inutilmente adottate e l’attesa di un loro effetto persuasivo su Saddam Hussein avrebbe potuto determinare il completo e irreparabile annientamento della composizione demografica del Kuwait.
un ulteriore motivo di illegittimità consisterebbe nella ineguaglianza di trattamento di situazioni similari. I numerosi casi in cui degli Stati hanno occupato territori altrui, senza che l’ONU reagisse in alcun modo manifesterebbero un’applicazione ineguale di norme e principi internazionali ai danni dello stesso Iraq. Manca nell’ONU quella struttura, costituita da organi, anche giudiziari, di controllo sulla legittimità degli atti alla quale, in diritto amministrativo interno, è strettamente collegata l’elaborazione della articolata tipologia di vizi riconducibili all’eccesso di potere.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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