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Il sistema previsto dagli articoli 42 e seguenti della Carta


La risoluzione n. 678 demandando agli Stati l’uso della forza per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale si discosta dallo schema tipico disegnato dalla Carta.
Il sistema previsto nella Carta in materia di azione armata è incentrato sull’attribuzione in via esclusiva all’Organizzazione dell’uso della forza, che è invece vietato ai singoli Stati --> il sistema delle Nazioni Unite tende a costruire, nella comunità internazionale, un tipo di organizzazione analoga a quella statale, dove è vietata la vendetta privata e il singolo individuo deve chiedere la tutela della pubblica autorità qualora i propri diritti siano violati, analogamente nel sistema delle Nazioni Unite è vietata al singolo Stato l’autotutela, almeno nella forma armata, mentre la forza è monopolizzata dall’Organizzazione.
Lo Stato vittima di un attacco da parte di un altro Stato deve quindi richiedere l’intervento del Consiglio di sicurezza, salvo l’esercizio del diritto di legittima difesa finché tale organo non abbia preso misure adeguate.
In questo sistema il ruolo centrale è assegnato al Consiglio di sicurezza come risulta dall’art. 24: Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
Il ruolo preminente del Consiglio di sicurezza risulta confermato, per quanto riguarda i rapporti con l’Assemblea generale, dall’art. 11, che dopo aver stabilito che l’Assemblea generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e fare raccomandazioni a riguardo, pone un limite alla competenza di tale organo: Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.
Il sistema previsto dalla Carta può funzionare correttamente solo se il Consiglio di sicurezza abbia effettivamente a disposizione forze armate, basi logistiche, aeroporti, ecc., da impiegare, ove lo ritenga necessario, contro lo Stato autore di una minaccia o di una violazione della pace o di un atto di aggressione. L’art. 43 prevede: Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta e in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
La stipulazione di questi accordi speciali rappresenta la condizione imprescindibile per la creazione di una vera forza armata a disposizione del Consiglio di sicurezza.
L’unico organo militare la cui costituzione è indipendente dagli accordi di cui all’art. 43 è il Comitato di stato maggiore, formato dai capi di stato maggiore dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza o da loro rappresentati.
Benché l’art. 43 dichiari: l’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di sicurezza, tali accordi non sono stati conclusi --> il Consiglio di sicurezza e l’intera organizzazione sono così restati privi del braccio armato di cui avrebbero dovuto essere forniti.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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