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Il suo inquadramento negli articoli 41 e 42 della Carta


Per un verso la risoluzione n. 665 potrebbe rientrare nello schema dell’art. 41, mentre per un altro verso potrebbe inquadrarsi tra le misure militari di cui all’art. 42 che dispone: Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi e altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Il riferimento all’art. 41 è suggerito dall’osservazione che la risoluzione in esame ha carattere strumentale rispetto alla precedente risoluzione n. 661, mentre a favore dell’inquadramento della risoluzione nell’art. 42 militerebbe la possibilità di impiegare misure di forza armata, che sono contemplate dall’articolo stesso.
La risoluzione n. 665 in realtà si pone a metà strada tra quelle adottabili ai sensi dell’art. 41 e quelle contemplate nell’art. 42:
- rispetto alle prime la risoluzione in esame contiene un quaid pluris, la possibilità dell’uso della forza, che l’art. 41 non consente
- rispetto alle seconde essa ha un contenuto assai più modesto e limitato, non comporta infatti un impiego di tutta la forza occorrente per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, ma solo misure che possono essere necessarie per dare attuazione all’embargo
L’uso della forza non è esplicitamente menzionato e si pone solo come una possibile eventualità.
La circostanza che la risoluzione n.665 non corrisponda pienamente né allo schema normativo dell’art. 41 né a quello dell’art. 42, non esclude di per se la sua legittimità --> gli articoli 41 e 42 infatti offrono alla risoluzione n. 665 una base giuridica. Una ulteriore conferma della legittimità della risoluzione arriva da un precedente alquanto simile, ovvero la risoluzione n. 221 del 1996 --> contemplava l’uso della forza per assicurare l’applicazione di misure di carattere economico stabilite ai sensi dell’art. 41.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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