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Il Segretariato Generale: La nomina


Il Segretario Generale, è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione ex articolo 97. La carica è ricoperta da un individuo che non è organo di alcuno stato ma che anzi è tenuto a non sollecitare né ricevere istruzioni da alcun governo ex articolo 100.
Sempre ai sensi dell'articolo 97 egli è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Trattandosi di una questione non procedurale, la delibera del Consiglio è soggetta al veto dei permanenti.
La Carta non indica il termine del mandato, che deve essere concordato da Consiglio e Assemblea (di solito 5 anni, se no fin quando non c’è revoca dall’Assemblea su proposta del Consiglio di sicurezza).
Il segretariato è il bureau burocratico, esecutivo. L'attuale segretario è Ban Ki-Moon, Corea del Sud entrato in carica nel 2007.
Il personale.
101: personale nominato dal segretario generale secondo le norme dell’Assemblea e secondo la necessità di assicurare efficienza, integrità, competenza e rappresentanza geo estesa.
Nella prassi l’Assemblea ha influenzato la nomina dei più alti funzionari nell’ambito umanitario, con previa consultazione, o successiva conferma (dagli anni 70). Il segretario non si è opposto, consuetudine sovrappostasi alla norma.
Per la risoluzione delle controversie tra dipendenti e organizzazione, prima c'era il tribunale amministrativo ora (dal 2009) è stato sostituito da un sistema più complesso facente capo ad un Ufficio dell'Ombudsman. Vi sono assicurati due gradi di giudizio (amministrativo e appello) → Tribunale del Contenzioso amministrativo delle Nazioni Unite e Tribunale d’Appello delle Nazioni Unite: organi giudiziari indipendenti. ← Sostituiscono il Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite, istituito nel 1949, che ha cessato di operare il 31 dicembre 2009.
Corte internazionale di giustizia, parere del 13 luglio 1954 → sugli effetti delle sentenze del Tribunale amministrativo delle NU che accordano un’indennità:
• L’Assemblea generale aveva il potere di creare un tribunale amministrativo, essenziale per giudicare le controversie tra l’Organizzazione e il personale.
• Il Tribunale è un organo giudiziario, le sue sentenze sono definitive e l’Assemblea generale non può rifiutarsi di pagare l’indennità stabilita dal Tribunale a favore di un ex funzionario il cui licenziamento sia stato giudicato illegittimo.
Questo perché le controversie sono sottratte alla giurisdizione nazionale per l'immunità dei funzionari.
Privilegi e immunità.
Carta delle NU, Art. 105 → L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.
I funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, 13 febbraio 1946, Art. II.2 → Le Nazioni Unite e i loro beni e capitali ovunque collocati godono di immunità da qualunque forma di processo tranne nel caso in cui l’Organizzazione abbia espressamente rinunciato all’immunità. Nessuna rinuncia all’immunità si estenderà alle misure di esecuzione.
Corte distrettuale dell’Aia, sentenza nel caso Madri di Srebrenica, 28 luglio 2008 → Immunità assoluta delle Nazioni Unite per atti imputati ad una forza di peace-keeping → immunità a fronte della richiesta di risarcimento per la mancata prevenzione del genocidio a Srebrenica (1995). Immunità confermata dalla sentenza della Corte d’appello dell’Aia del 30 marzo 2010

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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