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Problema ammissione condizionata


Per due periodi le ammissioni di paesi furono condizionate alla contemporanea ammissione di altri. 1947/1955 l’ammissione di Italia e Finlandia fu condizionata a quella di Bulgaria, Romania, Ungheria. Si trattava del problema dell'ammissione in blocco, package deal, allorché l'Urss paralizzò le ammissioni degli stati pur riconoscendo che avevano tutti i requisiti necessari → avrebbe votato a favore soltanto a patto che altri stati non ritenuti idonei fossero stati ammessi → si tratta di un criterio diverso da quelli della Carta.
L'Urss dice che sa che Italia e Finlandia hanno i requisiti, ma impedisce con il veto la loro ammissione.
Nel 1947 l’Assemblea chiede parere a CIG per sapere se esistono altri requisiti otre a quelli dell’articolo 4, ma la CIG dice che gli organi non possono adottare altri criteri, = se esistono limiti agli organi, esistono anche per gli stati. Per gli stati non c’è obbligo di votare, ma nemmeno per Assemblea e Consiglio di sicurezza: il parere CIG fa trapelare un obbligo da parte degli organi di ammissione se sussistono i requisiti del 4: a parere della CIG i requisiti dell'articolo 4 non sono solo necessari ma anche sufficienti e aggiungere ad essi altre condizioni è senz'altro illegittimo. La discrezionalità dell'organo in quanto organo politico (la motivazione addotta dai giudici della CIG che avevano votato contro) è limitata ai requisiti indicati nella Carta.
Il Conforti sottolinea tuttavia una differenza tra organi ONU e stati:
È escluso che la mancata adozione dell’atto da parte dell’organo sia illegittima; solo se adottata non in conformità con la carta lo è! L'organo non ha obblighi positivi in merito, in quanto non c'è nessun controllo rispetto alla mancata ammissione. Ciò che fanno deve rispettare lo Statuto, ciò che non fanno non è illegittimo solo se è espressamente in contrasto con la Carta. (parere diverso rispetto a quello della CIG.
Per quanto riguarda gli stati, nulla fornisce indicazioni circa il loro contegno di voto, se non il voto in buona fede ex art 2.2 (pena -mai applicata- l'espulsione).
Nel 1949/50 altro parere per sapere se l’Assemblea poteva decidere da sola in tema di ammissione: NO perché la procedura richiede entrambi gli organi. Il caso finì perché gli occidentali accettarono i 3 e quindi anche Italia e Finlandia del 1955. Altro caso fu il veto degli Usa nell’ammissione del Vietnam, subordinata all’ammissione della Corea del Sud. (1975/1976).

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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