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Danno ambientale (direttiva 2004/35/ce)

Recepita in Italia dal 152/06, prevede un regime di responsabilità uniforme sul territorio europeo. Un regime di responsabilità si attribuisce ad una persona, la quale è tenuta a fare qualcosa, qualora sia tenuta responsabile. La normativa si attiva quando si verifica il danno e quando c’è un soggetto responsabile. Può esserci un danno, ma senza il regime di responsabilità non si può applicare il risarcimento. I settori di esclusione sono, per esempio, i casi di necessità, un evento antecedente al 2006, se sono passati più di 30 anni dall’avvenimento e casi riguardanti specifiche normative (inquinamento da idrocarburi e nucleare). Per gli idrocarburi esiste un fondo risarcitorio comune a tutti gli stati membri, mentre per il nucleare esiste una convenzione internazionale che fissa il limite massimo risarcibile in caso di incidente nucleare.
Ci sono 3 elementi che se lesi, si parla di danno:
1. flora e fauna protetti, habitat
2. acque interne
3. il terreno.
L’inquinamento dell’aria non è considerato a meno che non abbia una ricaduta su questi tre elementi.
Il danno per essere significativo deve essere oggettivo e misurabile. Per significativo si intende la capacità di incidere sulla risorsa stessa; la significatività indica anche che il legislatore vede l’ambiente come un sistema dinamico, quindi viene visto in funzione di quello che deve svolgere come risorsa funzionale. La normativa è anche preventiva: è previsto che si possa agire anche in cosa di minaccia di danno; in questo senso è prevista la possibilità da parte del ministero dell’ambiente di emanare obblighi di cessazione di determinate attività (ordinanza extr-ordinem).
Per quanto riguarda gli habitat, un danno è significativo quando vi sia il rischio che un habitat è in pericolo. Per i suoli non abbiamo livelli di qualità.
Il legislatore comunitario distingue tra operatore e responsabile: si parla di operatore in caso di minaccia del danno all’ambiente. Il legislatore inserisce anche colui che si è accorto di aver creato un danno all’ambiente (operatore). Esistono misure di riparazione.
Come operatore può essere individuata anche una figura giuridica (ente), mentre per responsabile si intende una persona.
Il primo procedimento si attiva in caso di minaccia e occorre individuare le misure di prevenzione e di sicurezza. Tuttavia, il ministro può chiedere informazioni, ordinare e adottare specifiche misure.
Le misure di riparazione sono 3:
1. riparazione primaria: riparazione in forma specifica, cioè restituisco il bene come era prima, ripristino lo status quo-ante;
2. riparazione compensativa: è quella che serve, nel caso di contaminazione di acqua potabile, per sostituire con un altro sistema di erogazione; è una riparazione tampone in attesa che avvenga la riparazione primaria;
3. riparazione complementare→ non riesco ad attuare la riparazione primaria, per esempio se ho provocato l’estinzione di una specie.

La riparazione primaria è quella che devo fare, ma se non posso attuarla devo applicare una riparazione complementare più vicina possibile a quella primaria. L’ultima riparazione è quella per equivalente, ovvero con il denaro.

Tratto da LEGISLAZIONE ANTI-INQUINAMENTO di Marco Cavagnero
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