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Prima fase di bonifica dei siti contaminati

Al verificarsi di un evento, il responsabile deve effettuare la comunicazione entro 24 h all’amministrazione competente. Se non c’è la comunicazione c’è il reato di cui all’art.242. la comunicazione deve riportare quello che è successo, quali sono i contaminanti che possono essere rilasciati, l’area geografica che viene coinvolta e gli effetti che le sostanze stesse possono causare. Occorre anche comunicare le misure di prevenzione adottate. Entro 48 h occorre presentare un Piano di Indagine Preliminare, cioè una ricerca dei contaminanti legati a quell’evento, però non è chiaro se serve un’approvazione. Quando presento il piano le amministrazioni possono tacere o dare integrazioni. Viene condotta un’indagine preliminare e confronto i valori con le CSC: se vengono superate si passa alla seconda parte della prima fase.
Si ripresentano delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza. Entro 30gg si deve presentare il Piano di Caratterizzazione (PdC), che deve essere approvato entro i 30gg successivi. Il PdC si deve svolgere entro 6 mesi e bisogna presentare l’Analisi di Rischio (AdR), tramite la quale vado a definire le CSR che confronto con quanto ho rilevato col PdC; se sono superiori devo bonificare.
Una volta fatto il PdC ottengo una serie di valori effettivi.
PdC→ effettiva contaminazione
AdR→ CSR
Se le CSR sono più alte dell’effettiva contaminazione non c’è l’obbligo di bonifica. A questo punto o si ferma tutto o posso ordinare un piano di monitoraggio che deve indicare il periodo, gli analiti e le frequenze di rilevamento.

Tratto da LEGISLAZIONE ANTI-INQUINAMENTO di Marco Cavagnero
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