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Atti preliminari al dibattimento e dibattimento




Il giudizio d'appello così come il giudizio di 1° consta di una fase preparatoria del dibattimento, costituita dagli atti preliminari al dibattimento, nonché al dibattimento stesso.
Per quanto concerne gli atti preliminari al dibattimento l'art. 601 c.p.p. dispone che il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante ed altresì quella dell'imputato non appellante allorquando vi sia appello del p.m. oppure sussista uno dei casi di estensione dell'impugnazione o ancora quando l'appello sia stato proposto per i soli interessi civili. È previsto, inoltre, un termine a comparire che non può essere inferiore a 20 giorni.
Deve essere ordinata anche la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile.
L'avviso della data del dibattimento va notificato ai difensori almeno 20 giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Ai sensi dell'art. 601,6 c.p.p. il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.

Il dibattimento di appello si svolge alla stregua delle disposizioni dettate per il giudizio di 1°. Pertanto, il presidente dovrà, in primo luogo, controllare la regolare costituzione delle parti e successivamente lo stesso presidente o un consigliere da lui delegato effettua la relazione della causa.
Subito dopo la relazione il dibattimento può concludersi immediatamente (patteggiamento) o proseguire con una discussione e, quindi, manca qualsiasi attività istruttoria. Peraltro, al fine di valutare la fondatezza o no delle doglianze proposte nei motivi d'appello, è consentito procedere alla lettura eventuale dei protocolli istruttori. Nell'eventualità che neppure le letture bastino al fine di valutare la fondatezza o no delle doglianze predette sono previste, sia pure come eccezionali, ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, rinnovazione che può essere richiesta dalla parte oppure disposta d'ufficio.
La rinnovazione può avere per oggetto:
- la riassunzione di prove già acquisite in precedenza;
- l'assunzione di nuove prove. Si distingue tra noviter productae, cioè quelle prove conosciute ma non ammesse dal giudice o dimenticate, e noviter reperter, cioè quelle prove scoperte successivamente e quelle sopravvenute dopo il giudizio di 1°.
Essa verrà disposta dal giudice d'appello in quanto il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Questo caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è subordinato, quindi, ad una valutazione discrezionale del giudice d'appello.
Una terza ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si ha quando il giudice la ritenga assolutamente necessaria.
Inoltre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è possibile qualora ne faccia richiesta l'imputato che sia rimasto contumace in primo grado sempreché l'imputato stesso provi di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione e sempreché in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa oppure non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Tale rinnovazione è obbligatoria una volta che l'imputato abbia provato nel modo predetto la fondatezza della sua richiesta.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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