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Difetto di giurisdizione, difetto di competenza e di difetto di attribuzione




Il difetto di giurisdizione sussiste sia nell'ipotesi in cui venga attribuito ad un giudice penale ordinario un reato di competenza del giudice penale speciale oppure ad un giudice penale speciale un reato di competenza del giudice penale ordinario sia nell'ipotesi in cui il giudice che procede non abbia alcun potere giurisdizionale penale.
Ai sensi dell'art. 20,1 c.p.p. il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari il p.m. deve chiedere al giudice delle indagini preliminari di dichiarare il difetto di giurisdizione ed il giudice vi provvede pronunciando ordinanza e disponendo la restituzione degli atti al p.m. siffatta ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e ciò significa che un mutamento della situazione processuale può comportare una diversa decisione.
Una volta chiuse le indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice deve dichiarare il difetto di giurisdizione con sentenza.
La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante a meno che nel corso del processo risultino nuovi fatti determinanti una diversa definizione giuridica idonea a provocare la modificazione della giurisdizione.

Il difetto di competenza per materia deve essere rilevato come quello di giurisdizione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo con due eccezioni. La prima si ha allorquando il reato appartenga alla cognizione di un giudice di competenza inferiore (es: rinvio a giudizio avanti alla Corte d'assise per un reato di competenza del tribunale). In tal caso, l'incompetenza deve essere rilevata d'ufficio oppure eccepita, a pena di decadenza, subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Se nel termine predetto l'incompetenza in parola non è né dichiarata né eccepita rimane ferma la competenza del giudice di grado superiore.
La seconda eccezione riguarda l'ipotesi di incompetenza per materia derivante da connessione (es. un procedimento di competenza del tribunale ma connesso ad un procedimento di competenza della Corte d'assise, il quale anziché essere attribuito alla cognizione della Corte d'assise si effettua avanti al tribunale). Pure in questa situazione l'incompetenza per materia deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Decorso tale limite cronologico la competenza rimane fissata in capo al giudice.
L'incompetenza per territorio deve sempre essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare oppure, ove manchi l'udienza preliminare, subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. L'eccezione di incompetenza territoriale proposta e respinta nell'udienza preliminare deve, a pena di decadenza, essere riproposta subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. L'inutile decorso del limite cronologico sopra indicato rende incontestabile la competenza territoriale del giudice originariamente incompetente.
La declaratoria di incompetenza per materia o per territorio nel corso delle indagini preliminari va effettuata dal giudice delle indagini preliminari con ordinanza con cui si dispone, altresì, la restituzione degli atti al p.m. Nel corso delle indagini preliminare l'incompetenza può essere rilevata anche dal p.m.: se ritiene che il reato appartiene alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui esercita le funzioni, egli deve trasmettere immediatamente gli atti all'ufficio del p.m. presso il giudice competente. Tale doverosa trasmissione degli atti può venire anche sollecitata dall'indagato o dalla persona offesa.
Il p.m. decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del p.m. presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale di determinare quale ufficio del p.m. deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti e agli uffici interessati. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari e, quindi, nell'udienza preliminare il giudice deve dichiarare con sentenza sia l'incompetenza per materia che l'incompetenza per territorio ordinando la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente.
Se l'incompetenza per materia o per territorio viene rilevata nel dibattimento, il giudice dichiara in entrambi i casi con sentenza la propria incompetenza ordinando la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente affinchè sia nuovamente esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.

Quanto al difetto di attribuzione nel corso del dibattimento di primo grado, bisogna distinguere. Se al dibattimento si è pervenuti a seguito di udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. Le ipotesi considerate sono due:
1. il tribunale monocratico, non investito della cognizione della causa con le forme della citazione diretta a giudizio, ritiene che la cognizione del reato spetti al tribunale collegiale;
2. il tribunale collegiale ritiene che la cognizione del reato spetti al tribunale monocratico.
In queste due ipotesi l'udienza preliminare, necessaria o meno, è cmq già stata celebrata, e dunque il vizio di attribuzione per eccesso o per difetto può essere agevolmente riparato mediante trasmissione diretta degli atti al giudice competente.
Nel giudizio d'appello il giudice, il quale accerti che il giudice di primo grado era incompetente per materia in quanto di competenza inferiore rispetto al giudice a cui spettava la cognizione del processo, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice di primo grado ritenuto competente. Qualora, invece, il giudice d'appello accerti che il giudice di primo grado risultava incompetente per materia in quanto di grado superiore rispetto al giudice cui spettava la cognizione del processo, è legittimato a pronunciare nel merito in ogni caso.
Per quanto concerne l'incompetenza per territorio o per connessione e il difetto di attribuzione del tribunale, il giudice d'appello che ravvisi uni di tali vizi pronuncia sentenza di annullamento ordinando la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente nel caso di incompetenza per connessione e al p.m. presso il giudice competente nel caso di incompetenza per territorio e nel caso di difetto di composizione del tribunale, sempreché la relativa eccezione sia stata presentata nei limiti sopra indicati e riproposta nei motivi d'appello. Tuttavia il giudice d'appello pronuncia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Nel giudizio di cassazione la Corte di cassazione dovrà dichiarare l'incompetenza per materia ove il giudice di grado inferiore abbia giudicato di un reato spettante alla competenza di un giudizio di grado superiore posto che tale declaratoria deve essere effettuata d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Le altre ipotesi di incompetenza e di difetto di attribuzione potranno essere dichiarate dalla Corte di cassazione solo se eccepite nei limiti cronologici previsti dalla legge, riproposte nei motivi d'appello e, per essere sempre state respinte, nuovamente riproposte nei motivi di ricorso per cassazione.
In ordine alla validità delle prove assunte da un giudice incompetente, si desume che nell'ipotesi di incompetenza per territorio l'incompetenza stessa non inficia le prove, che, quindi, sono pienamente efficaci. La stessa regola vale per l'ipotesi delle prove assunte da un tribunale invalidamente composto, mentre parzialmente diversa è la disciplina concernente le prove acquisite da un giudice incompetente per materia: in tal caso, le prove conservano pure efficacia a meno che non si tratti di dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia e ripetibili.
Per quanto concerne i provvedimenti cautelari disposti da un giudice, che contestualmente o successivamente si dichiari incompetente per qualsiasi causa, detti provvedimenti cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non emani nuovi provvedimenti.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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