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Durata e chiusura delle indagini preliminari




La durata delle indagini preliminari è di 6 mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine predetto è, invece, di 1 anno se si procede per determinati delitti.
Il p.m., prima della scadenza, può richiedere al giudice per giusta causa la proroga del termine sopra indicato e la proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a 6 mesi. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal p.m. nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concludere entro il termine prorogati e ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a 6 mesi.
La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione: detta notifica va effettuata alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato, la quale, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata. Il giudice deve provvedere entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie ed autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del p.m. e dei difensori.
Il giudice delle indagini preliminari, il quale ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, deve fissare la data dell'udienza in camera di consiglio facendone notificare avviso al p.m., alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa, che abbia chiesto di esser informata.
Se il giudice delle indagini preliminari accoglie la richiesta di proroga emana ordinanza con cui autorizza il p.m. a proseguire le indagini. Se, invece, respinge detta richiesta il giudice sempre con ordinanza fissa, ove il termine per le indagini preliminari sia già scaduto, un termine non superiore a 10 giorni per la formulazione delle richieste del p.m.
La durata massima delle indagini preliminari non può comunque essere superiore ai 18 mesi. La durata massima delle indagini preliminari è tuttavia di 2 anni in alcune ipotesi (es: le notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese.
Se il p.m. non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
Quindi le indagini preliminari si chiudono con la richiesta di archiviazione o con la richiesta di rinvio a giudizio. Con l'archiviazione il p.m. si sottrae dall'esercizio dell'azione penale.
Se il giudice per le indagini preliminari accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al p.m. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato a cura del p.m. alla persona offesa, la quale, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata in ordine all'eventuale archiviazione. La persona offesa, in tal caso, può, entro 10 giorni dall'avviso, presentare opposizione con richiesta di motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. In seguito a questa opposizione o allorquando, pur in assenza di opposizione, ritiene di non accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al p.m., alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato.
Il giudice, quando non accoglie, dispone, sempre con ordinanza, che, entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare.
Si realizza in tal modo il controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale indispensabile per garantirne l'obbligatorietà e nel contempo il rispetto del principio di legalità e del principio di eguaglianza.
L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127,5 c.p.p.
L'art. 414 c.p.p. prevede una riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione in quanto dopo tale provvedimento il giudice può autorizzare con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del p.m. sempreché questa richiesta sia giustificata dalla esigenza di nuove investigazioni. L'esigenza di nuove investigazioni è riferibile pure alla necessità di colmare lacune investigative mediante acquisizione di elementi probatori che avrebbero potuto essere in precedenza assunti dal p.m., mentre non pare consentita la riapertura delle indagini in seguito ad una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi probatori in precedenza acquisiti posto che nella nozione di nuove investigazioni non può ricomprendersi una valutazione diversa delle stesse investigazioni.
Se non vi è richiesta di archiviazione, l'atto conclusivo delle indagini preliminari è dato dalla richiesta di rinvio a giudizio, la quale ai sensi dell'art. 417 c.p.p. deve contenere:
a) la generalità dell'imputato o le altre indicazioni che valgono ad identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) la data e la sottoscrizione.
La richiesta di rinvio a giudizio comporta la formulazione dell'imputazione soggettivizzata e, di conseguenza, l'esercizio dell'azione penale determinando la chiusura del procedimento e l'instaurazione del processo penale. All'esito delle indagini preliminari il p.m., se non deve formulare richiesta di archiviazione, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. Tale avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del p.m. e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore, chiedere al p.m. il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto a interrogatorio il p.m. deve procedervi.
La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso, nonché dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta a interrogatorio.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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