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I conflitti di giurisdizione e di competenza




La pluralità di organi giurisdizionali può comportare contrasti fra gli stessi sia in ordine alla giurisdizione sia in ordine alla competenza. Si distingue, appunto, tra conflitti di giurisdizione e conflitti di competenza.
I conflitti di giurisdizione sussistono allorquando il contrasto concerna uno o più giudici ordinari da un lato e uno o più giudici speciali dall'altro.
Es: un contrasto fra tribunale ordinario e tribunale militare in ordine al problema se un determinato fatto imputato ad un determinato soggetto spetti alla cognizione del tribunale ordinario oppure alla cognizione del tribunale militare.
Il conflitto di competenza si ha, invece, allorquando il contrasto riguardi due o più giudici ordinari.
Es: un contrasto fra tribunale e Corte d'assise in ordine al problema se un determinato fatto imputato ad un determinato soggetto spetti alla competenza del tribunale o della Corte d'assise (conflitto di competenza per materia) oppure al contrasto fra due tribunali in ordine al problema se l fatto predetto spetti alla competenza del tribunale di Torino oppure alla competenza del tribunale di Milano (conflitto di competenza per territorio).
Il conflitto di giurisdizione o di competenza potrà essere positivo, quando due o più giudici contemporaneamente prendano cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, oppure negativo, quando due o più giudici contemporaneamente ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
Il legislatore esclude espressamente la ravvisabilità di un conflitto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento stabilendo che, nel caso di contrato fra questi due giudici, prevale la decisione del giudice del dibattimento.
Il conflitto cessa per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche d'ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
La proposizione del conflitto è disciplinata dall'art. 30 c.p.p. e può essere effettuata dal giudice, il quale, ove rilevi un conflitto, emana ordinanza con cui rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto con l'indicazione delle parti e dei difensori. Il conflitto può essere, altresì, denunciato dal p.m. presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private ed, in tal caso, la denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia presentata, la documentazione e la copia degli atti che appaiono necessari per la risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori. Il giudice è legittimato a fare osservazioni sul conflitto denunciato.
Sia l'ordinanza con cui il giudice solleva il conflitto sia la denuncia del conflitto stesso da parte del p.m. o di una parte privata non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.
Il giudice, il quale ha sollevato il conflitto con ordinanza oppure ha ricevuto la denuncia predetta ne dia immediatamente comunicazione all'altro giudice con cui il conflitto si pone.
I conflitti vengono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio. La decisione della Corte è vincolante sempreché non emergano nuovi fatti determinanti una diversa qualificazione giuridica che modifichi la giurisdizione o individui la competenza di un giudice superiore.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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