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Il giudizio abbreviato




Il giudizio abbreviato è un rito speciale in virtù del quale il processo viene definito nell'udienza preliminare. Si tratta di un rito speciale che può essere richiesto soltanto dall'imputato, al quale, in caso di condanna viene applicata una cospicua riduzione della pena in cambio dei vantaggi che l'ordinamento ricava in termini di economia processuale per la mancata celebrazione del dibattimento.
La richiesta di giudizio abbreviato va presentata dall'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nel corso dell'udienza preliminare, oralmente o per iscritto, fino a che non siano state formulate le conclusioni (cioè al termine della discussione successiva agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti) oppure (successivamente all'attività di integrazione probatoria disposta dal giudice) o, ancora, in fase predibattimentale, prima dell'apertura del dibattimento allorquando l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato condizionata alla integrazione probatoria, richiesta respinta dal giudice dell'udienza preliminare.
Sulla richiesta il giudice deve provvedere con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati facciano richiesta che il medesimo si svolga in pubblica udienza. Si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare, ma non trova applicazione, in primo luogo, l'art. 422 c.p.p. Peraltro, tale esclusione non impedisce sempre che, nel giudizio abbreviato, si possa tener conto di elementi di prova assunti nell'udienza preliminare. Infatti, se la richiesta di giudizio abbreviato venga effettuata successivamente alle acquisizioni probatorie, delle acquisizioni probatorie è dato tener conto per la decisone che chiude il giudizio abbreviato. Gli elementi di prova assunti ex art. 422 c.p.p. in quanto tali non valgono per il dibattimento ma valgono per tutte le decisioni emanate nell'udienza preliminare.
Nel giudizio abbreviato non si applica neppure l'art. 423 c.p.p. che consente la modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare.
Quando l'adozione del rito abbreviato è obbligatoria, se il giudice ritiene di non essere in condizioni di decidere sulla base degli atti, l'art. 441,5 c.p.p. dispone che, in tal caso, il giudice assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione e resta salva l'applicabilità dell'art. 423 (vale a dire è consentita la modifica dell'imputazione).
Il giudizio abbreviato comporta una metamorfosi dell'udienza preliminare, la quale da udienza, destinata ad accertare se sia o no necessario il dibattimento, diventa un'udienza in cui si accerta la responsabilità o no dell'imputato. Pertanto, terminata la discussione, il giudice provvede pronunciando sentenza di proscioglimento o di condanna, ma in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo semplice è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati o di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.
Il legislatore è massicciamente intervenuto sulla disciplina del giudizio abbreviato. Per l'instaurazione del rito speciale non è più necessario né il consenso del p.m. né la valutazione da parte del giudice di decidibilità allo stato degli atti. Se l'imputato richiede incondizionatamente il giudizio abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di disporlo anche se ritenga il processo non decidibile allo stato degli atti. La reiezione della richiesta di giudizio abbreviato è consentita soltanto se sia lo stesso imputato a renderla possibile condizionando la richiesta stessa ad una integrazione probatoria ritenuta dall'imputato necessaria ai fini della decisione. In tal caso, il giudice può negare l'adozione del rito ove valuti non necessaria detta integrazione oppure, allorquando concordi sulla valutazione della necessità, ove valuti detta richiesta non compatibile con le finalità di economia processuale proprie di questo rito speciale.
La normativa sul giudizio abbreviato prevede dei limiti all'appellabilità della sentenza in quanto l'art. 443 c.p.p. stabilisce che l'imputato ed il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. Il p.m. non può proporre appello contro le sentenze di condanna a meno che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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