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Il principio dispositivo




In un processo di parti in cui la parte deve chiedere l'ammissione della prova che intende far assumere si è espressamente previsto il diritto alla prova, che è un aspetto del diritto di difesa ed, anzi, ne costituisce un aspetto fondamentale. Questo diritto si concreta, anzitutto, nel diritto all'ammissione della prova, di cui all'art. 190,1 c.p.p. ("le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti"). Da tale disposizione discende che il potere discrezionale del giudice in ordine all'ammissione della prova risulta estremamente limitato posto che la superfluità o l'irrilevanza della prova stessa giustifica la mancata ammissione solo quando sia manifesta e, quindi, del tutto evidente. In assenza di tale evidenza il giudice ha il dovere di ammettere la prova.
Eccezioni:
- disposto dell'art. 422 c.p.p.: autorizza il giudice dell'udienza preliminare a respingere la richiesta di prova formulata dalla parte ogniqualvolta la prova non appaia evidentemente decisiva al fine dell'emanazione della sentenza di non luogo a procedere;
- disposto dell'art. 603,1 c.p.p.: autorizza il giudice d'appello a respingere la richiesta di assumere nuovamente prove già acquisite in primo grado laddove ritenga di essere cmq in grado di decidere allo stato degli atti.

L'art. 190,1 c.p.p., con lo stabilire che "le prove sono ammesse a richiesta di parte", oltre al diritto alla prova prevede un principio del tutto nuovo in ordine all'acquisizione della prova stessa, vale a dire il principio dispositivo.
Il principio dispositivo comporta che le parti, le quali intendano chiedere l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici o soggetti indicati, debbano, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame e che, nelle richieste di prova effettuate dopo l'apertura dl dibattimento, non è più consentito fare riferimento a prove non indicate nella lista predetta a meno che la parte non dimostri di essersi trovata nell'impossibilità di indicarle tempestivamente.
Il principio dispositivo ha delle eccezioni, in quanto non si è voluto lasciare al monopolio delle parti l'introduzione delle prove nel dibattimento.

Le parti hanno l'onere di ricercare le prove e di introdurle nel processo. Tale onere, per il processo civile, è chiaramente delineato nell'art. 2697 c.c., il quale, dopo aver stabilito nel primo comma che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", soggiunge nel secondo comma: "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Es: il creditore che agisce per la restituzione della somma prestata deve provare il credito, mentre il debitore che sostiene di aver estinto il suo debito deve provare il pagamento.
A ben vedere, un tale onere formale, inteso come una caratteristica del sistema processuale in virtù della quale si ha tra i soggetti processuali una netta ripartizione di procurare il materiale probatorio, non esiste nel processo penale.
Del resto, si è esattamente sostenuto che l'onere formale della prova inteso come una rigida ripartizione tra i soggetti processuali del potere di procurare il materiale probatorio, non troverebbe attuazione neppure nel processo civile.
L'impossibilità di far riferimento ad una precisa nozione di onere formale della prova in rapporto all'iniziativa istruttoria delle parti, fa sì che si affermi l'esistenza nel processo penale di un onere materiale della prova. Vale a dire, esclusa l'ammissibilità di un onere formale nella produzione della prova, si parla di onere in senso obbiettivo o materiale per determinare su chi ricadano le conseguenze ricollegabili alla mancata prova di un determinato fatto o all'insufficienza di tale prova.

Un problema di estremo interesse si pone con riferimento all'ipotesi in cui il dato probatorio consegua ad un comportamento illecito (prove illecite).
Occorre distinguere, anzitutto, a seconda che il comportamento illecito integri addirittura un reato oppure una mera violazione di legge processuale e, successivamente, a seconda che si tratti di un mezzo di prova oppure di un mezzo di ricerca della prova.
Ove il comportamento illecito integri un reato ma nel contempo, funzionando come un mezzo di ricerca della prova porti all'acquisizione di cose materiali dotate di attitudine probatoria (es: furto di un documento), la res acquisita potrà essere valutata al giudice.
L'assunzione di una prova in violazione di un divieto stabilito dalla legge rende la prova stessa inutilizzabile, mentre l'acquisizione del dato probatorio mediante un mezzo di ricerca della prova illegalmente eseguito (perquisizione o sequestro illeciti) non preclude l'utilizzazione del dato probatorio acquisito. Non esiste alcuna regola processuale che precluda il sequestro della res illecitamente ottenuta o preveda l'inammissibilità della testimonianza su fatti appresi attraverso una illecita violazione della altrui privacy.
La confessione o la testimonianza estorta sono non soltanto inutilizzabili ma addirittura giuridicamente inesistenti. Inesistenza deducibile dal rilievo che una dichiarazione non volontaria dell'imputato o del testimone difetta del nucleo centrale della fattispecie in assenza del quale le premesse d'una valutazione normativa.
Pertanto, non una qualunque illiceità del dato probatorio o del mezzo di ricerca che ha portato alla acquisizione  del dato probatorio preclude la valutazione del dato stesso. Tale preclusione deve risultare dalle norme processuali penale dettate in tema di valutazione della prova e non da altre norme e siffatta asserzione vale anche con riferimento alle norme costituzionali. Di conseguenza, non può considerarsi inutilizzabile una prova unicamente sulla base di un preteso contrasto con il dettato di una disposizione costituzionale.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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