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Il procedimento di esecuzione




Il procedimento di esecuzione è un classico procedimento in camera di consiglio ispirato allo schema generale di cui all'art. 127 c.p.p. Rispetto a tale schema esso si contraddistingue essenzialmente per la necessaria presenza del p.m. e del difensore, per una più analitica disciplina della fase introduttiva e per la previsione di una possibile attività probatoria.
A norma dell'art. 666,1 c.p.p., il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del p.m., dell'interessato o del difensore.
Quanto a forme, termini e contenuto della richiesta, va detto:
- che non essendo previste formalità particolari per la presentazione della richiesta, è sufficiente che la stessa venga depositata nella cancelleria del giudice, oppure che sia stata spedita a mezzo posta;
- che non essendo previsti termini per la presentazione della domanda, essa può essere presentata in qualunque momento, perfino a esecuzione conclusa. La richiesta, pur non dovendo certamente contenere motivi specifici, deve comunque contenere una esplicitazione, sia pure generica, delle ragioni poste a sostegno della domanda.

A norma dell'art. 666,2 c.p.p., se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il p.m., la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro 5 giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Se la richiesta proviene dal p.m., questi ha modo di esporre al giudice le proprie ragioni a sostegno dell'ammissibilità della richiesta: nel caso in cui la richiesta provenga, invece, dall'interessato, quest'ultimo non può far valere le proprie ragioni in ordine all'ammissibilità della richiesta, mentre il p.m. può rafforzare il giudice nella sua convinzione che la richiesta dell'interessato sia inammissibile.
Se la richiesta non deve essere dichiarata inammissibile, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno 10 giorni prima della data predetta.
A norma dell'art. 666,4 c.p.p., "l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del p.m.". La norma si spiega in considerazione dell'importanza delle questioni trattate in sede esecutiva nonché della loro natura eminentemente tecnico-giuridica, che rende la presenza del difensore persino più importante della presenza dell'interessato. Sempre a norma dell'art. 666,4 c.p.p., "l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporne la traduzione. Occorre considerare separatamente due ipotesi:
- interessato libero oppure detenuto o internato nell'ambito delle circoscrizione del giudice. L'interessato che si trovi nelle condizioni ora descritte non ha il diritto a presenziare necessariamente all'udienza; egli acquisisce tale diritto solo se ha fatto richiesta di essere sentito dal giudice dell'esecuzione;
- interessato detenuto o internato fuori della circoscrizione del giudice. L'interpretazione corrente dell'art. 666,4 c.p.p. è che tale soggetto non acquisti mai il diritto di partecipare all'udienza di esecuzione, neppure ove faccia richiesta di essere sentito personalmente. In tal caso egli acquista esclusivamente il diritto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. La sua partecipazione all'udienza sarebbe dunque possibile solo in conseguenza dell'esercizio di una mera facoltà del giudice dell'esecuzione, legittimato, ove lo ritenga, a disporne la traduzione.

Nell'ambito del procedimento di esecuzione è consentita una limitata attività di acquisizione probatoria. Stabilisce infatti l'art. 666,5 c.p.p. che "il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio e senza particolari formalità ".
Ai sensi dell'art. 666,6 c.p.p., il giudice decide con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori. Questi ultimi possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione. Il ricorso, a norma dell'art. 666,7 c.p.p., non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

Il procedimento de plano è delineato nelle sue forme essenziali nell'art. 667,4 c.p.p. ed è applicabile solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso art. 667 (dubbio sull'identità fisica della persona detenuta), art. 672 (applicazione dell'amnistia e dell'indulto) e dall'art.676 (altre competenze minori). Lo schema generale del procedimento è quello del cosiddetto contraddittorio differito: il giudice decide in difetto di contraddittorio ma le parti (p.m., interessato e difensore) possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice…:in tal caso si procede a norma dell'art. 666. Il giudice può provvedere de plano anche senza essere investito di una specifica richiesta. Il giudice decide con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato; l'opposizione è proposta , a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Decorso invano il termine di 15 giorni, deve ritenersi formato il giudicato esecutivo.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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