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L'esperimento giudiziale




È un mezzo di prova dinamico, destinato ad accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. Il fatto oggetto dell'esperimento giudiziale può essere il fatto di reato oppure un qualunque altro fatto processualmente rilevante. L'esperimento, quindi, consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso (art. 218,2 c.p.p.).
È un esperimento in ipotesi,
Tale mezzo di prova è ovviamente consentito nella fase dibattimentale e nell'incidente probatorio, mentre non può essere effettuato dal p.m. come indagine preliminare e, quindi, come elemento di prova. Il giudice, nell'ordinanza con cui dispone l'esperimento, enuncia succintamente l'oggetto dell'esperimento stesso e indica il giorno, l'ora e il luogo in cui procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
Il giudice, nel determinare le modalità dell'esperimento, ove sia opportuno, dà le necessarie disposizioni affinchè l'esperimento si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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