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L'istruzione dibattimentale




Una volta disposta con ordinanza l'assunzione delle prove inizia l'istruzione dibattimentale con l'assunzione delle prove richieste dal p.m., a cui poi segue nell'ordine l'assunzione delle prove rispettivamente richieste dalla parte civile, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e infine dall'imputato.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse. Sempre nel corso dell'istruzione dibattimentale, ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.
Per quanto concerne le letture consentite in dibattimento si rinvia a quanto detto in tema di deroghe all'oralità ed al contraddittorio nel momento di formazione della prova. L'art. 511 c.p.p., dopo aver stabilito al comma 1 che il giudice, anche d'ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, precisa, al comma 2, che la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito. Il comma 5 dell'art. 511 c.p.p. prevede che in luogo della lettura il giudice, anche d'ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura.
L'assunzione della prova orale è affidata essenzialmente alla attività delle parti. In particolare per quanto concerne la prova testimoniale le domande sono rivolte direttamente dalla parte che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione del teste.
L'esame testimoniale (art. 499 c.p.p.) si svolge mediante domande su fatti specifici ed il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. Sono vietate domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte nonché le domande suggestive, vale a dire quelle che suggeriscono la risposta. Durante l'esame il presidente esercita un potere di vigilanza posto che anche d'ufficio interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. Nel corso dell'esame testimoniale sono possibili contestazioni.
Per quanto concerne l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili ed il perito o il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni che possono anche d'ufficio essere acquisite. L'art. 502 c.p.p. prevede, in caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, che a richiesta di parte il giudice possa disporre l'esame di un testimone, perito o consulente tecnico nel luogo in cui si trova e durante l'esame l'imputato e le altre parti private sono rappresentate dai rispettivi difensori.
In alcuni casi, previsti dall'art. 147 bis delle norme di attuazione del codice, l'esame del testimone o dell'imputato di reato commesso o collegato può avvenire a distanza, mediante apposito collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta a esame si trova. Lo svolgimento dell'esame nelle forme anzidette diviene addirittura doveroso in tre casi:
- quando le persone ammesse a programmi o misure di protezione debbano essere esaminate nell'ambito di un processo per uno dei certi delitti determinati;
- quando nei confronti della persona sottoposta ad esame sia stato emesso il decreto di cambiamento della generalità;
- quando, nell'ambito di un processo per uno dei delitti indicati nell'art. 51, 3 bis o nell'art. 407,2 lettera a), n. 4 del codice, debbano essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 c.p.p. nei cui confronti si proceda per uno dei delitti indicati, anche se vi è stata separazione dei procedimenti. Ove sia prevista un'assistenza difensiva delle persone da esaminare, la stessa soggiace alle regole dettate dall'art. 146 bis c.p.p. per il caso della partecipazione a distanza dell'imputato.
È poi previsto dall'art. 503 c.p.p. l'esame delle parti private che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito nel seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, imputato. L'esame si svolge nei modi previsti per quello testimoniale. Successivamente chi ha iniziato l'esame può effettuare il controesame rivolgendo nuove domande. Sono previste contestazioni, come si è detto, determinanti deroghe all'oralità e al contraddittorio.
Le eventuali opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono decise immediatamente dal presidente e senza formalità.
Il presidente nel corso dell'esame dei testimonio e delle parti private ha un potere di intervento, la cui finalità è quella di integrare l'attività delle parti. Tale potere è disciplinato in modo da ribadire, in prima battuta, il principio dispositivo in tema di assunzione della prova.
Per quanto concerne l'ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. si rinvia a quanto detto in tema di deroghe al principio dispositivo. Va tuttavia aggiunto che il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 507,1, anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento in conseguenza del cosiddetto patteggiamento sulla prova previsto negli artt. 431,2 e 493,3 c.p.p.
Naturalmente i verbali degli atti di cui è data lettura e i documenti ammessi sono inseriti, unitamente al verbale d'udienza, nel fascicolo del dibattimento.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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