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La connessione




I criteri generali di competenza possono essere derogati in situazioni espressamente previste dal legislatore. La più importante di queste è costituita dalla connessione, che comporta in casi espressamente indicati dal legislatore la trattazione del processo davanti allo stesso giudice ancorchè la cognizione del processo appartenga alla competenza di giudici diversi.
Il testo vigente dell'art. 12 c.p.p. dispone che si ha connessione di procedimenti:
- se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
- se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
- se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Nel caso di più procedimenti che siano tutti di competenza del giudice di pace, si ha connessione di procedimenti in due soli casi:
- se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra di loro;
- se una persona è imputata di reati commessi con una sola azione od omissione.
Se la connessione riguarda procedimenti di competenza di giudici ordinari e procedimenti di competenza di giudici speciali, ove alcuni dei procedimenti connessi appartengano alla competenza di un giudice ordinario e altri alla competenza della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale la connessione, invece, non opera mai. La connessione non opera fra procedimenti relativi ad imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. Inoltre, la connessione non opera fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.
La connessione determina, poi, delle deroghe.
La deroga alla competenza per materia si verifica, in primo luogo, allorquando alcuni dei procedimenti connessi appartengano alla competenza della Corte d'assise ed altri a quella del tribunale: in tal caso la competenza per tutti i reati spetterà alla Corte d'assise. Se, invece, alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della Corte d'assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore.

La deroga alla composizione del tribunale si verifica se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica: in questo caso si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. Se, invece, i procedimenti connessi sono attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico ma per alcuni si deve procedere con citazione diretta e per altri no, il p.m. presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio.
La deroga alla competenza per territorio si verifica allorquando i procedimenti connessi sarebbero, in assenza della connessione, di competenza di più giudici egualmente competenti per materia ma di diversa competenza territoriale: in questa situazione, la competenza per territorio appartiene, nei procedimenti di competenza della Corte d'assise o del tribunale, al giudice competente per reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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