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La magistratura di sorveglianza




Le attività di natura giurisdizionale espletabili in sede di esecuzione non spettano unicamente al giudice dell'esecuzione dal momento che attività di tale natura sono compiute dalla magistratura di sorveglianza, alla quale competono quelle materie, facenti parte del diritto penale sostanziale e non di quello processuale, in cui prevalente appare il giudizio sulla funzionalità ed efficienza della pena in relazione al fine specifico della rieducazione del condannato ed in quelle dove appare essenziale l'accertamento della pericolosità del soggetto (es: in tema di misure di sicurezza). A siffatti scopi finali della sanzione si ricollega necessariamente la valutazione dei risultati parziali del trattamento penitenziario, compito, questo, istituzionalmente attribuito alla magistratura di sorveglianza.
Gli organi della magistratura di sorveglianza sono:

- il magistrato di sorveglianza: è un organo monocratico a cui competono anzitutto funzioni di vigilanza sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena. Inoltre il magistrato di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali e provvede al riesame della pericolosità, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza. Provvede, altresì, con decreto motivato alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza e delibera in tema di rateizzazione o conversione delle pene pecuniarie, di richiesta di rimessione del debito per le spese di procedimento e di mantenimento, di ricovero del condannato a cui sia sopravvenuta una infermità psichica, di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata;

- il tribunale di sorveglianza: è un organo collegiale composto di 4 magistrati (due togati e due laici) scelti fra esperti in psicologia, psichiatria, servizi sociali, docenti di scienze criminalisti che. Esso è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, regime di semilibertà, liberazione condizionale, riduzione di pena per liberazione anticipata della pena detentiva e di sanzioni sostitutive nei casi previsti.

L'art. 677 c.p.p. stabilisce, in ordine alla competenza territoriale degli organi della magistratura di sorveglianza, che se l'interessato sia detenuto in esecuzione di pena o internato in esecuzione di misure di sicurezza la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

Se, invece, l'interessato non è detenuto o internato la competenza (salvo diversa prescrizione legislativa) appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se, poi, la competenza non può essere determinata sulla base della residenza o del domicilio, la competenza stessa spetterà al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere.

L'art. 679 c.p.p. stabilisce che quando sia stata ordinata con sentenza o sia ordinata successivamente una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del p.m. o di ufficio, accerta se l'interessato sia o no persona socialmente pericolosa. Effettuato tale accertamento il magistrato di sorveglianza adotta i provvedimenti consequenziali premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Inoltre, provvede, su richiesta del p.m., dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa all'esecuzione, trasformazione, revoca della misura di sicurezza nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello ex art. 680 c.p.p. al tribunale di sorveglianza il p.m., l'interessato e il difensore. Il tribunale di sorveglianza è, altresì. Competente a giudicare della impugnazione proposta avverso le sentenza di condanna o di proscioglimento quando tale impugnazione abbia per oggetto soltanto le disposizioni della sentenza concernenti le misure di sicurezza.

Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide in tema di riabilitazione anche se relativa o condanne pronunciate da giudici speciali e decide anche in tema di revoca della riabilitazione concessa, qualora la revoca stessa non sia già stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, non può più essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dal giorni in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Il tribunale di sorveglianza, che deve provvedere in tema di rinvio dell'esecuzione, ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
L'art. 684,2 c.p.p. dispone che, ove sussista fondato motivo di ritenere che esistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto.
Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza ed il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono a richiesta del p.m., dell'interessato, del difensore o anche d'ufficio. Si applica la normativa prevista per il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione a meno che vi sia motivo di dubitare della identità fisica di una persona.
L'art. 678,3 c.p.p. precisa, poi, che le funzioni del p.m. sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
L'art. 681 c.p.p. prevede una attività del magistrato di sorveglianza anche nella procedura conseguente alla domanda di grazia presentata dal condannato. Siffatta domanda diretta al presidente della Repubblica è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata dal ministro di giustizia. La proposta di grazie può anche essere sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina e presentata al magistrato di sorveglianza che procederà nel modo predetto. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Una volta emesso il decreto di grazia, il p.m. presso il giudice che ha pronunziato la condanna ne cura l'esecuzione ordinando, se già sia iniziata l'espiazione della pena, la liberazione del condannato. In caso di grazia sottoposta a condizioni provvede il giudice dell'esecuzione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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