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Le rogatorie attive




Le rogatorie attive vanno di regola trasmesse all'autorità straniera per il tramite del ministro della giustizia, che provvede all'inoltro per via diplomatica.
L'autorità giudiziaria può tuttavia trasmettere direttamente la rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano all'estero, informandone il ministro, nel caso in cui quest'ultimo non abbia provveduto sulla richiesta nei 30 giorno successivi alla sua ricezione o nei casi di urgenza.
Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato. L'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. Se tali modalità non vengono seguite, gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria straniera sono inutilizzabili.
Qualora, infine, lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria italiana deve rispettare tali condizioni, pena, anche in questo caso, la loro inutilizzabilità.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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