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Le rogatorie passive




Le rogatorie consistono in richieste che vengono rivolte da uno ad un altro Stato affinchè siano effettuate comunicazioni o notificazioni ovvero sia compiuta attività di acquisizione probatoria (artt. 723 e 727 c.p.p.).
Si distinguono in attive (all'estero) o passive (dall'estero) a seconda che lo Stato italiano sia soggetto attivo o passivo della richiesta.
Le rogatorie passive sono disposte dal ministro della giustizia, il quale può non dare corso alla rogatoria ove ricorrano talune condizioni ostative stabilite dalla legge (es: se gli atti richiesti possono compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato; se gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano).
A meno che oggetto della rogatoria sia la mera citazione di testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, e salva, altresì, l'ipotesi in cui la rogatoria provenga da un'autorità amministrativa straniera, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza la previa decisione favorevole della Corte d'appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti, decisione che va adottata nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 724,5 c.p.p. All'esecuzione della rogatoria provvede un giudice della Corte d'appello o il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui la rogatoria deve compiersi; si applicano le norme del codice di procedura penale italiano, salvo espressa richiesta dell'autorità straniera di osservare forme diverse, e sempre che quest'ultime non siano contrarie ai principi del nostro ordinamento.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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