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Definizione e tutela dell’edificio del culto


La piena tutela dell’esercizio del diritto di libertà religiosa implica che i fedeli di ogni confessione dispongano di spazi adeguati ove riunirsi in preghiera ed assistere alle funzioni liturgiche dei rispettivi riti. I beni degli enti ecclesiastici appartenenti a qualunque confessione sono soggetti alle norme del codice civile. L’art. 5 dell’accordo di villa madama prevede che gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti s non per gravi ragioni o previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare per l’esercizio delle funzioni in questi immobili senza aver prima avvisato l’autorità confessionale competente.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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