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Gli istituti per il sostentamento del clero


A tale forma dell’ordinamento canonico ha aderito anche lo stato italiano con l’accordo di Villa Madama e la legge dell’85. ha previsto l’erezione, in ogni diocesi entro il 30 settembre 86 degli istituti per il sostentamento del clero mediante decreto del vescovo interessato; stabilendo che la CEI eriga entro lo stesso termine, l’istituto centrale per il sostentamento del clero finalizzato ad integrare le risorse di questi ultimi.
Tali istituti acquisiscono la personalità giuridica civile con un procedimento abbreviato di riconoscimento a decorrere della data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del relativo decreto del ministero dell’interno da emettersi entro 60 giorni dalla ricezione dei provvedimenti canonici.
Un ruolo di fondamentale rilievo è svolto dall’istituto centrale a cui spetta il compito di integrare le risorse dei singoli IDSC, di regola insufficienti a soddisfare le esigenze di sostentamento del clero della diocesi

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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