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L’evoluzione storica del diritto ecclesiastico: prima fase


dal 1848 al 1929: lo Statuto Albertino concesso con la legge del 1848 proclamava il principio che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello stato e che gli altri culti sono tollerati conformemente alel leggi. La successiva evoluzione dottrinale finì per considerare l’art. 1 come norma programmatica ossia come disposizione che avrebbe assunto un contenuto in dipendenza della legislazione emanata. Si affermò poi l’idea che essa fosse solo una norma di cerimoniale nel senso che si sarebbe limitata a prescrivere l’obbligatorietà del rito cattolico dove fosse prevista una cerimonia religiosa ufficiale. Con la Legge Sineo del 1848 si stabilì che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari. La legge Siccardi abolirono il privilegio del foro ecclesiastico: si volle proclamare l’unicità della giurisdizione dello stato come espressione della sovranità. Per i governi liberali della seconda metà dell’800 il problema fu quello della fondazione dello stato moderno che doveva essere caratterizzato dall’identificazione di laicismo e liberti cui la religione doveva essere un fatto privato dei singoli e la chiesa solo un’istituzione tradizionale di prestigio e valore ma senza possibilità di pretese nel campo temporale dello stato. nel 1861 Cavour aveva posto la Questione Romana ossia la necessità che Roma doveva essere la capitale del nuovo stato unificato sotto il regno dei Savoia e tale movimento suscitò l’ostilità del papato. Nel 1865 ci fu l’emanazione del primo codice civile del regno d’Italia che introdusse il matrimonio civile come unica forma valida ed efficace per lo stato. ci furono nello stesso periodo le leggi eversive dell’asse ecclesiastico che soppressero le corporazioni e associazioni religiose che non attendessero alla cura delle anime, all’educazione o all’assistenza religiosa togliendo loro la capacità di acquistare e possedere. Dopo la presa di Roma nel 1970 da parte delle truppe italiane che provocò la fine della debellatio dello stato pontificio la legge più importante fu la legge delle Guarentigie pontificie che fu legge unilaterale dello stato, emanata per salvaguardare la persona del sommo pontefice proclamandola sacra e inviolabile e attribuendo ad essa gli onori sovrani. Era inoltre garantita l’intangibilità della città leonina in cui il pontefice risiedeva e si regolavano alcuni aspetti della situazione della chiesa italiana. Si proclamava la piena libertà di discussione in materia religiosa. Tale legge non fu accettata dal pontefice e la questione romana rimase aperta con profonde lacerazioni negli equilibri politici del nuovo stato. Il codice del 1889 (codice Zanardelli) abolì la categoria dei rati contro la religione e tutelò in modo uguale la situazione di ogni cittadini credente.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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