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La legislazione unilaterale dello stato: i principi supremi dell’ordinamento costituzionale


Nella costituzione italiana sono individuabili alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale. Tali sono sia i principi che la costituzione prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale quale la forma repubblicana, sia i principi che pur non essendo menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale appartengono all’essenza de valori supremi sui quali si fonda la costituzione italiana. I principi supremi hanno una valenza superiore rispetto ad altre norme o leggi di rango costituzionale. Anche le disposizioni di derivazione concordataria, come il concordato e il trattato prima e come l’accordo ora, che godono di quella particolare copertura costituzionale non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai principi supremi.
Tra i principi supremi rilevanti per il sistema normativo del diritto ecclesiastico italiano si ricordano il principio supremo di laicità dello stato, il principio del diritto alla tutela giurisdizionale, precisamente il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti; il principio della inderogabile tutela dell’ordine pubblico.

La legislazione unilaterale dello stato: le norme costituzionali
nella costituzione si individuano alcune norme che fondano il diritto ecclesiastico italiano, in quanto attengono alla funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso: art. 2, 3, 7, 8, 19, 20.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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