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Le garanzie reali a favore della Sante Sede


Ossia le particolari guarentigie che lo stato accorda ad alcuni immobili siti in territorio italiano la cui piena proprietà ovvero libera gestione e amministrazione sono attribuite alla santa sede. A siffatte immobili è assicurato il godimento delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri. Le stesse immunità sono garantite nei riguardi delle chiese quantunque fuori da Roma durante il tempo in cui vengano celebrate funzioni con l’intervento del sommo pontefice e senza apertura al pubblico.
L’art 16 attribuisce a tutti gli edifici menzionati dagli art. 13 14 e 15 una diversa garanzia:
1. non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per pubblica utilità
2. sono esenti da ogni tributo verso lo stato ed altri enti pubblici
3. possono essere organizzati, conservati e restaurati dalla santa sede

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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