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Le origini, l’introduzione del matrimonio civile e il regime concordatario


Sulla base della qualifica sacramentale del matrimonio, la chiesa in passato ha affermato la propria potestà esclusiva di legiferare e giudicare sul matrimonio, lasciando allo stato esclusivamente la disciplina degli aspetti patrimoniali del vincolo.
Il matrimonio civile fu introdotto per la prima volta in Olanda nel 1580 per consentire ai dissidenti religiosi che non appartenevano alle chiese ufficiali la celebrazione delle nozze. Nel 1651 apparve anche in Inghilterra. Solo con la rivoluzione francese si giunse alla completa laicizzazione dell’istituto qualificando il matrimonio come contratto civile.
In Italia il matrimonio civile fu introdotto col codice civile del 1865. venne sancito il principio per cui l’unico matrimonio considerato giuridicamente rilevante era quella civile che diventava imprescindibile per chiunque volesse acquistare la qualità di coniuge di fronte allo stato. tale principio avrebbe garantito una sostanziale uguaglianza tra tutti coloro che, cattolici o meno, intendessero contrarre matrimonio. Il matrimonio era fatto lecito ma giuridicamente irrilevante.
Con la stipula dei patti lateranensi fu introdotta, accanto al matrimonio civile, la possibilità di contrarre matrimonio canonico cui venivano collegati gli effetti civili mediante il procedimento di trascrizione nei registri dello stato civile. Con un’unica celebrazione, seguita dalla trascrizione, al cittadino fedele fu dato di acquistare lo status di coniuge oltre che di fronte alla chiesa cattolica, anche di fronte allo stato.
Il matrimonio come atto era sottoposto al diritto canonico, il matrimonio come rapporto era disciplinato dal diritto dello stato. quindi ai tribunali della chiesa era riconosciuta la potestà in via esclusiva a giudicare dell’invalidità del negozio matrimoniali: ai tribunali dello stato spettava invece giudicare dell’invalidità della trascrizione e dell’attribuzione di efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità ai provvedimenti di dispensa.
Quindi il sistema matrimoniale concordatario era basato sul principio che i matrimoni che hanno vigore per la chiesa lo hanno per lo stato.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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