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Libertà religiosa nei rapporti tra privati


L’art 29 del 75 impone ai coniugi di educare ed istruire la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei propri figli. Pur non menzionandosi nella norma l’educazione in materia religiosa, è chiaro che i genitori sono liberi di educare i propri figli a questa o a quella religione o all’ateismo: questo è solo un avviamento in quanto i figli hanno la massima libertà di scegliere la religione da professare anche prima dei 18 anni. A norma dell’art. 316 entrambi i genitori possono impartire educazione religiosa ai propri figli.
Un altro settore di interesse concerne i rapporti di lavoro. Esistono norme che hanno tolto ogni dubbio circa l’illiceità delle discriminazioni religiose e della limitazione della libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato. In forza di tali norme 8statuto dei lavoratori) c’è tutta una serie di divieti gravanti sul datore di lavoro e diretti a garantire la libertà religiosa del prestatore:
1. divieto di porre in essere prescrizioni limitative delle facoltà promananti dal diritto di libertà religiosa del prestatore
2. divieto di indagare sulla fede religiosa del soggetto con cui si intende contrarre o di opporre rifiuto a contrarre sulla base della sola appartenenza confessionale.
3. divieto di trattare in maniera differenziata un prestatore rispetto ad altri per motivi religiosi
4. divieto di licenziamento determinato dall’appartenenza del prestatore a una confessione religiosa

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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