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Il profilo territoriale dell’operazione rilevante


Affinché si realizzi un’operazione rilevante, occorre che la cessione o prestazione sia effettuata nel territorio dello Stato,ai sensi della definizione di questo data dall’ art.7, d.p.r. 633 e dei criteri di localizzazione ivi stabiliti. Per le cessioni di beni, questi sono rilevanti se sono presenti nel territorio dello Stato al momento in cui è effettuata l’operazione; inoltre se sono beni mobili devono essere beni nazionali, comunitari o in temporanea importazione. Per le prestazioni di servizi, invece è rilevante la posizione del prestatore cioè dove questi ha il domicilio, o la sede legale, o la residenza o la sede effettiva, infatti la prestazione compiuta da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto domiciliato all’ estero si considera effettuata in Italia, specularmente non si considerano effettuate in Italia le prestazioni rese da una stabile organizzazione all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Tale criterio subisce però numerose deroghe approfondite all’art. 7 comma quattro. La molteplicità delle deroghe previste in tale comma dell’art. 7del d.p.r. 633, per il prestatore di servizi ha posto numerosi problemi di interpretazione. La nuova direttiva, che avrà effetto per la parte prevalente dal primo gennaio 2010, sdoppia la regola generale in due:
- Clienti non soggetti di imposta (di regola " privati ")-luogo del prestatore di servizio- attuale regola generale.
- Clienti soggetti di imposta-luogo del committente.
Risultano minorile deroghe, che per la maggior parte sono già presenti nella normativa attuale del comma 4 dell’ art. 7, che sono ora così suddivise:
- Prestazioni relative ad immobili, comprese quelle di progettazione edi intermediazione-luogo di ubicazione dell’ immobile;
- Trasporto di passeggeri-tratta del percorso sul territorio nazionale;
- Prestazioni artistiche, culturali, ricreative, didattiche,-luogo di svolgimento della manifestazione;
- Ristorazione e catering-luogo della prestazione;
- Ristorazione e catering su navi, treni e aerei- luogo di partenza del trasporto passeggeri.
Prima di passare alle regole relative ai soli committenti non soggettivi d’ imposta. Prima di passare alle regole relative ai soli committenti non soggettivi d’imposta occorre ricordare che la nuova direttiva assimila ai soggetti passivi anche gli enti non commerciali, titolari di un numero di identificazione (da noi la partita iva ), occorrente per l’ esecuzione di acquisti intracomunitari di beni, senza volutamente distinguere tra acquisti destinati all’ esercizio dell’ attività di impresa e quelli destinati ad attività istituzionale. Si tratta di una semplificazione attinente alla chiarezza dei rapporti nei confronti del prestatore di servizio, senza che ciò conceda all’acquirente il diritto alla detrazione del tributo. Poiché la regola generale per i committenti privati è la stessa del regime precedente, e pertanto anche le deroghe sono sostanzialmente le stesse:
- Prestazioni degli intermediari-luogo di effettuazione dell’operazione principale;
- Trasporto di beni all’interno della comunità-luogo di inizio del trasporto;
- Trasporto di beni con provenienza o destinazione extra-UE: tratta del percorso sul territorio nazionale;
Attività accessorie al trasporto e perizie sui beni- luogo di svolgimento della prestazione;
Prestazioni di consulenza e altre prestazioni indicate dal quarto comma, lett. d) dell’art.7-luogo di residenza o domicilio del committente fuori comunità con conseguente esclusione da iva del prestatore italiano.
Sia le due regole generali, che quella relativa al noleggio di veicoli a breve termine, che la regola da ultimo citata per la prestazione di consulenza e le altre rese a non soggetti d’imposta extra - ce, possono essere derogate dalla normativa di ciascuno Stato membro per attrarre a tassazione i servizi che non sarebbero rilevanti nello Stato, se qui è il luogo di effettiva utilizzazione e fruizione del servizio. Oltre al problema della prova della localizzazione dell’utilizzo, rimane problematico il criterio relativo alle prestazioni riferibili alla cessione o al godimento di attività immateriali. Nella normativa in vigore fino al 31/12/09, le prestazioni di noleggio e leasing e di mezzi di trasporto sono rilevanti nel territorio dello Stato di ubicazione dell’ impresa concedente. L’ ottava direttiva concede ai soggetti d’ imposta di altri Stati membri di ottenere il rimborso iva in tale Paese se il tributo è ivi detraibile. Al fine di evitare arbitraggi iva nei vari Stati membri, la nuova direttiva introduce la nozione di " noleggio a breve termine", cioè di durata non superiore a trenta giorni, con le seguenti regole:
- Noleggio a breve termine (per tutti i committenti)-luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto;
- Noleggio a lungo termine o leasing-committenti privati- domicilio della società di noleggio o lesing.
- Noleggio a lungo termine o leasing-committenti soggetti passivi - domicilio del committente.
Perciò il leasing fatto da un’impresa in un altro Stato membro con il sistema del reverse charge sarà assoggettato ad imposta nel Paese del committente, ma saranno le regole di tale Paese a valere anche per l’esercizio della detrazione. A causa dello sviluppo della tecnologia vi è un diverso regime  per i beni dematerializzati a seconda che siano su disco fisso o su cd o dvd:
Il cd o dvd registrato è un bene, che può dare luogo ad un acquisto interno, a un acquisto intracomunitario o ad un importazione, con i relativi regimi;
Il download del file è considerato prestazione di servizi, anche se l’utilizzatore provvede in seguito a copiare i dati su un cd o dvd, trovandosi così in possesso di un bene identico. Lpostesso vale per l’editoria.
I servizi resi mediante servizi elettronici sono di regola quelli che non richiedono l’intervento umano. Rientra in questa categoria un corso di e-learning, perché l’accesso ai files della lezione è regolato dalla password, e il passaggio alla lezione successiva dalla correttezza del numero minimo di risposte di verifica alla comprensione della lezione precedente. La materia è stata regolata per la prima volta dalla direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002, al fine di detassare le vendite di questi servizi in uscita dalla comunità e tassare le vendite di questi servizi in entrata. I venditori extra- comunitari di questi servizi a soggetti " privati " devono iscriversi ad un ufficio di qualsiasi Paese della comunità , al quale dovranno però dichiarare i corrispettivi percepiti distintamente per ciascuno degli Stati di residenza dei clienti, calcolare l’iva con aliquota ordinaria per ciascuno Stato e versarla interamente all’ufficio. La direttiva 2008/8/CE estende dal primo gennaio 2015 tale obbligo anche ai prestatori domiciliati nell’Unione Europea.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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