Skip to content

I trattamenti sanitari obbligatori - T.S.O.


Essi possono essere:
non coattivi, quando la legge parla solo di obbligo (es. vaccinazioni)
coattivi, quando il trattamento può essere imposto anche contro la volontà del paziente.
Sono non coattivi tutti quei T.S.O. nei quali l’obbligo di sottoporsi al trattamento non può essere imposto con l’intervento della forza pubblica ed è sanzionato solo indirettamente (es. chi non si vaccina non può accedere alle scuole, ai luoghi di lavoro). La legge prevede un indennizzo per i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie.
I T.S.O. coattivi sono invece quelli per le malattie mentali e le malattie infettive e diffusive. Es. affetto da scompenso psichico perché non ha somministrato i farmaci che viene trasportato in ospedale dalle forze dell’ordine, a seguito della chiamata del medico.
Il provvedimento per disporre il T.S.O. deve essere emanato dal Sindaco entro 48 h e poi notificato al giudice tutelare, che, entro le successive 48 h, provvede con un decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento e ne da comunicazione al Sindaco: in caso di mancata convalida, il Sindaco provvede a far cessare il T.S.O. Nei casi invece in cui il T.S.O. debba superare i 7 giorni (per esempio se il paziente non è ancora entrato in equilibrio psichico) bisogna fare una nuova richiesta motivata al Sindaco. Il sanitario è tenuto a comunicare al Sindaco la cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario (per es. la dimissione) e questo provvederà a darne notifica al giudice tutelare.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.