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Imputabilità


Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile poiché non aveva la capacità di intendere e di volere (intervengono gli psichiatri forensi per valutare il caso). La capacità mentale quindi è necessaria per la punibilità. Alcune cause sono: incapacità procurata da terzi, vizio totale (non è imputabile, art. 88 C.P.) o parziale (pena diminuita, art 89 C.P.) di mente, stati emotivi o passionali (non escludono né diminuiscono l’imputabilità, art 90 C.P.), intossicazione da alcool (che può derivare da caso fortuito ed essere non imputabile, art. 91 C.P., oppure può essere volontaria o preordinata e quindi essere imputabile con una pena aumentata in caso venga usata come alibi o sia ubriachezza abituale, art. 92 C.P.) o stupefacenti (idem alcool, art. 93 C.P.), sordomutismo (non imputabile o pena diminuita, art. 96 C.P.), età minore (non imputabile se minore di anni 14; imputabile con pena diminuita tra i 14 e i 18 anni esclusi, art. 98 C.P.).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
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