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Tutela della biodiversità

Nella Conferenza mondiale sull’ambiente di Rio del 1992, fu approvata una dichiarazione di principi universali: tutti gli stati del mondo hanno riconosciuto l’importanza dell’ambiente come elemento fondamentale per la permanenza del genere umano e non solo. Questi principi hanno un valore puramente etico ed indicativo, non ci sono vincoli per gli stati che hanno sottoscritto questi documenti. Nel 1992 viene, quindi, sottoscritta una convenzione internazionale sulla biodiversità che impegna gli stati che hanno aderito.
Le direttive europee sono leggi europee, che obbligatoriamente gli stati membri devono recepire.

Direttiva 79/409/CE “Uccelli” (1979)

Si concentra sulla tutela delle specie ornitologiche allo stato selvatico, insieme agli habitat di riferimento per l’avifauna.

ART. 2. Gli stati membri devono mantenere o adeguare tutte le specie ad un livello accettabile di habitat, vita e condizioni ecologiche. Bisogna mantenere una qualità e quantità sufficienti di habitat.

ART. 3. La conservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi richiede l’istituzione di aree di protezione.

ART. 4. Per le specie elencate nell’allegato 1 (particolarmente rilevanti), sono previsti interventi speciali di conservazione.
Zone di Protezione Speciale (ZPS): sono quelle zone di protezione delle specie ornitiche che gli stati individuano ai sensi della direttiva.

Direttiva 92/43/CE “Habitat”

Recepisce la necessità della tutela del territorio attraverso la tutela degli habitat  in quanto strumenti per garantire la conservazione della biodiversità.
Ingloba la suo interno il tema uccelli. Tende a definire un quadro comune di gestione a livello europeo di tutti gli habitat naturali e seminaturali.
Ha l’obiettivo di definire Zone Speciali di Conservazione (ZSC), dove sono presenti specie importanti per la conservazione sia animali che vegetali.
Siti di Importanza Comunitaria (SIC): sono fette di territorio nelle quali si riscontrano contenuti naturalistici, biologici e ambientali e laddove ci siano quelle caratteristiche che indicano quell’area come habitat di interesse.
Attraverso l’individuazione di queste aree si può costruire una rete ecologica europea di ZSC, formata dai siti in cui si trovano gli habitat naturali elencati nell’allegato e denominata “Rete Natura 2000”.
I SIC e le ZPS devono diventare ZSC tramite una procedura. L’Unione Europea prevede che ogni stato istituisca i SIC e le ZPS e le segnali all’UE. In seguito alla segnalazione fatta con cartografia e scheda tecnica, viene fatta un’analisi che consente di respingere o accettare (Bruxelles).
Si crea poi un elenco dei siti ed entro il 2004 dovevano essere definite le ZSC (quando le ZPS e i ISC vengono approvati diventano automaticamente ZSC). Nel momento in cui le ZSC vengono definite, vanno a comporre la Rete Natura 2000; dunque si tratta di una rete di habitat.
Il recepimento in Italia di ambedue le direttive è avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica n° 357 del 1997. Lo stato italiano ha delegato alle regioni il compito di individuare i SIC e le ZPS. In Piemonte sono state individuate 173 zone di interesse (in realtà molti SIC sono anche ZPS). Il Ministero dell’ambiente ha poi raccolto i dati da tutte le regioni.

ART. 5. Individua uno strumento nuovo di valutazione: la Valutazione d’Incidenza (VI). Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto dei SIC e delle ZPS, quindi in tutti gli strumenti di pianificazione (PTP, PRGC) bisogna tenere conto della valenza naturalistica di queste aree e di quelle proposte a diventare zone di conservazione (PSIC: nel momento della segnalazione allo stato). I proponenti di Piani territoriali urbanistici e di settore devono valutare l’impatto che un progetto può avere su queste zone tramite la VI, che viene fatta dalle regioni o dallo stato.
Per i progetti sottoposti a VIA, che interessano queste aree, la VI è compresa nella VIA. La VI si applica sia agli strumenti di pianificazione sia ai progetti, ed è una valutazione più specifica per i singoli interventi su un piano. Laddove l’intervento previsto interessi siti o specie di interesse prioritario, l’intervento non è consentito; è consentito esclusivamente (solo dalla CE) solo se il progetto ha un interesse sociale di livello internazionale.

La Rete Natura 2000 è un’operazione spaziale su un sistema che non è rete, ma un insieme di punti. Parlando di rete ecologica, infatti, le nostre ZSC sono elementi, ma non una rete, la quale è composta da tanti altri elementi (aree naturali protette, corridoi ecologici e connessioni naturali). Molti SIC e ZPS li troviamo all’interno di aree protette.
La regione Piemonte ha istituito il “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Corridoio ecologico: aree di collegamento funzionale esterna alle aree protette e alla Rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare e continua e per la loro funzione di raccordo, hanno il fine di garantire la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle generazioni.
Connessioni naturali: ?

A livello regionale si deve fare una Carta della natura sulla base di queste aree, che controllo con il procedimento di VI. La direttiva comunitaria prevede che tutte le ZSC siano dotate di un piano di gestione. Le zone Rete Natura 2000 non sono parchi o aree protette, sono destinate alla tutela della biodiversità, ma non hanno la stessa valenza giuridica dei parchi. Qui non si tratta di costruire un’area di protezione, se c’è una specie da conservare c’è e basta il sito; è un percorso puramente tecnico sena la partecipazione del pubblico.
La VI si applica anche a tutti gli interventi che stanno fuori dal sito che possono potenzialmente incidere sull’area.

Tratto da PIANIFICAZIONE AMBIENTALE di Marco Cavagnero
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