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Diritti di ispezione sui libri contabili – ART.2422

I soci hanno il diritto di esaminare il libro soci e il libro assemblee.
Il rappresentante comune degli obbligazionisti ha il diritto di esaminare il libro degli obbligazionisti e il libro assemblee.
Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ha il diritto di esaminare il libro strumenti finanziari.
I singoli obbligazionisti hanno il diritto di esaminare il libro assemblee degli obbligazionisti.
I soci non possono esaminare il libro del Consiglio di Amministrazione, possono solo trarre informazioni dalla Nota Integrativa o possono fare un esposto al Collegio Sindacale che valuterà se adempiere alla richiesta del socio.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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