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Il riparto delle perdite fiscali in caso di fusione

- Esistenza di vincoli per il riporto delle perdite della incorporante: vedasi art.172 co 7
- C.d. “test di vitalità” delle incorporate: se superato, sono considerate società operative e possono riportare le perdite (altrimenti sono considerate “bare fiscali”).
Le bare fiscali facevano si che la fusione fosse effettuata per trovare benefici dalle perdite fiscali.
Il legislatore ha stabilito che A può utilizzare le perdite fiscali che arrivano da B solo a sussitere di certe condizioni previste dal 172 co 7.
Bisogna verificare se le società erano morte o vive: se le società incorporate erano morte non si possono riportare le perdite. Soltanto se si supera il test di vitalità si dimostra che la società è in vita e le perdite si possono riportare.
Per verificare se una società è viva bisogna guardare i CE degli ultimi due anni prima del bilancio anteriori alla fusione, si deve fare la media dei ricavi e del costo del lavoro. Se nel bilancio anteriore a quello della fusione si hanno almeno il 40% dei ricavi medi e del costo del lavoro, la società è viva.
Il riporto delle perdite può essere fatto nel limite massimo del PN desunto dall’ultimo bilancio senza tener conto dei versamenti e dei conferimenti fatti negli ultimi 24 mesi.
Tenuto conto delle svalutazioni di partecipazioni fatte dall’incorporante.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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