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Responsabilità del vettore: regolamento CE n. 261/2004


Dal Regolamento CE n. 261/2004, vengono attribuiti diritti minimi ai passeggeri in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti: il vettore, che abbia fatto inutilmente appello ai volontari (chi, in cambio di benefici e assistenza, rinuncia volontariamente alla prenotazione), e che quindi debba negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, deve subito versare a questi ultimi la somma di 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km, a 400 € per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre aree comprese tra 1500 e 3500 km. 600 € per tutte le altre. Inoltre, è tenuto a fornire a tali passeggeri il tipo di assistenza da loro scelta, oppure tra il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili. L’appello ai volontari, obbligatorio, serve per evitare di dover negare l’imbarco a quei passeggeri che, in possesso anche loro, come i volontari, di prenotazione, non possano assolutamente rinunciare a partire nei tempi previsti.

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