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Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 quater: nomina del controllo contabile


La norma è espressamente dettata per il sistema tradizionale ma, con opportuni adeguamenti, è valida anche per i sistemi alternativi per via del richiamo che questi effettuano all’articolo in commento. Non essendovi alcuna deroga, vale anche per le sapa e per le cooperative che adottano il modello statutario delle spa (peraltro obbligatorio se più di venti soci o attivo maggiore di 1 milione di euro). Con riguardo alle cooperative, si segnala la difficile compatibilità della riforma con le disposizioni in tema di “certificazione” del bilancio per le cooperative che: detengono partecipazioni di controllo in spa, possiedono riserve indivisibili superiori a 3 miliardi di lire, raccolgono prestiti da soci, conferimenti di soci finanziatori o emettono obbligazioni per un importo superiore a 3 miliardi di lire, che hanno un fatturato superiore a 80 miliardi di lire.
Dunque la nomina è affidata all’assemblea su parere del collegio sindacale, e la revoca solo per giusta causa, con parere del collegio e con la necessaria approvazione da parte del tribunale (come richiesto per la revoca dei sindaci). Ancora, in sede di costituzione della società la nomina deve risultare direttamente dall’atto costitutivo (e vale per spa, sapa e cooperative che non abbiano adottato il modello strutturale delle srl), il compenso va determinato con riferimento all’intera durata dell’incarico, la scadenza si ha al momento dell’approvazione del bilancio del terzo esercizio.
Non si specifica che l’assemblea di nomina è quella convocata per l’approvazione del bilancio (ovvio che sia così, dato che la scadenza dell’incarico è al momento dell’approvazione), mentre il Tuf lo specifica, e nemmeno la necessità di contestuale nuovo conferimento d’incarico in ipotesi di revoca del precedente e necessaria prorogatio, in tal caso, dell’incarico al vecchio revisore revocato sino alla data di accettazione dell’incarico da parte del nuovo. Entrambe le norme sembrano applicabili anche alle non quotate.
Le società (spa, sapa e cooperative non a responsabilità limitata; d’ora in poi si ometterà questo riferimento, considerandolo sottinteso) già iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della riforma sono tenute ad adeguare il loro statuto entro il 30 Settembre 2004 e, dunque, conseguentemente entro tale data a procedere alla nomina del revisore esterno. Termini e modalità di tale nomina non sono indicati nemmeno nelle disposizioni di attuazione, quindi l’onere di chiarirli è tutto per l’interprete. Si ritiene che non possa essere nominato (il revisore) dall’assemblea straordinaria che modifica lo statuto, dato che non vi è deroga alla competenza dell’assemblea nell’art. 2364 comma 1 numero 2; non si tratta di problemi relativi al quorum (dato che per la straordinaria basta il quorum previsto per la seconda convocazione della ordinaria, ossia la maggioranza semplice qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai presenti), ma di individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla deliberazione di nomina, dato che nell’assemblea straordinaria possono partecipare azioni con voto limitato e senza titolo per partecipare alla ordinaria. Dev’essere escluso che l’adeguamento dello statuto e la nomina possano essere affidati al cda. Sembra dunque che la modifica statutaria vada deliberata con assemblea straordinaria, e la successiva nomina del revisore con assemblea ordinaria a tal fine convocata.
Ci si chiede, poi, se la modificazione statutaria abbia effetto immediato o possa avere efficacia differita (“alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo”), che è espressamente prevista per la modifica statutaria relativa al cambio di sistema di amministrazione (art. 2380). Se si optasse per tale possibilità di differimento, si dovrebbe ammettere che anche la nomina del revisore potrebbe essere differita alla data di efficacia della variazione statutaria. La conclusione, comunque, che si può trarre è che la norma del 2380 è valida solo per la fattispecie richiamata, quindi non applicabile anche alla modificazione statutaria in oggetto.

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