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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2404: funzionamento dell’organo collegiale


Con la riforma si è persa l’occasione di disciplinare in maniera completa e organica il funzionamento dell’organo collegiale, con modifiche solo marginali che dettano appena alcune regole procedimentali. Restano in piedi, dunque, molte questioni interpretative di cui dottrina e giurisprudenza non hanno individuato soluzioni univoche ed esaustive.
Il testo previgente parlava di “trimestre” anziché “novanta” giorni, evitando l’equivoco interpretativo che consentiva di far cadere la riunione in un giorno qualsiasi del trimestre, fino a fissare una riunione a distanza di 6 mesi dalla precedente.
La prima riunione deve tenersi entro 90 giorni dall’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, ma è opportuno che una prima riunione sia tenuta subito dopo il perfezionamento del procedimento costitutivo (e questo sarebbe stato meglio se il legislatore l’avesse espressamente stabilito).
E’ necessario che un’adunanza del collegio si svolga in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio per predisporre la relazione del 2429, perciò devono riunirsi per tempo anche se tale riunione non fosse imposta poiché non decorsi ancora i 90 giorni dall’ultima adunanza.
Nulla si dice circa la mancata riunione con la periodicità minima dei 90 giorni. La giurisprudenza sostiene che ciò non costituisca causa di decadenza dell’intero collegio, bensì revoca per giusta causa dei sindaci. La dottrina, invece, sostiene l’applicazione estensiva del comma 2, per via della ratio di evitare l’inattività dell’organo di controllo.
Nulla è prescritto circa modalità di convocazione, termine minimo per la convocazione o per la predisposizione di un ordine del giorno; è da ritenersi essenziale la convocazione in quanto momento necessario del procedimento di formazione della volontà dell’organo; può avvenire con qualsiasi mezzo a ciò idoneo, e l’iniziativa può essere presa sia dal presidente che da uno qualunque dei membri del collegio; le riunioni potranno tenersi sia nella sede sociale che altrove.
Può essere prevista in statuto la possibilità di partecipare alle riunioni con mezzi telematici; questo a patto che la partecipazione avvenga in tempo reale e la votazione sia simultanea.

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