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Commento di Virna Colantuoni all’art. 2403: potere del singolo nel collegio sindacale


Con riferimento alle attività svolte singolarmente, queste sono comunque riconosciute come attività di natura preparatoria o istruttoria rispetto all’opera valutativa che spetta esclusivamente al collegio e che deve estrinsecarsi, per avere efficacia giuridica, in delibere collegialmente adottate; il collegio non può spogliarsi di questa “decisione finale” neppure con un atto ad hoc che conferisca tale potere al singolo.
L’operato del singolo sindaco, in relazione alla competenza di ciascuno (che instaura di fatto una divisione del lavoro), comprende una prima selezione dei dati reperiti (con potere personale di richiedere informazioni, precisazioni e chiarimenti sul materiale acquisito: libri, scritture, fatture, ricevute, contratti e corrispondenza), scartando quelli non significativi e formulando un provvisorio giudizio di correttezza o non correttezza, da trasferire poi al vaglio finale del collegio. Se il singolo non avesse i suddetti poteri personali di richiesta di informazioni si finirebbe con l’appesantire l’azione del collegio a scapito dell’efficienza.
L’unico limite del singolo, nell’ambito della sua legittima azione individuale, sta nel divieto di svolgere attività in contrasto con la volontà collegiale o attività esterne, distinte e in conflitto con quelle del collegio, in quanto l’iniziativa del singolo è, come detto, strumentale al momento valutativo e comminatorio dell’intero collegio. In caso di disaccordo tra singolo e collegio prevale la volontà collegiale.
A differenza del Tuf, dove sia ispezione e controllo che richiesta agli amministratori sono attività del singolo (maggior ruolo per tutela delle minoranze), l’articolo in commento ripropone il suo vecchio testo, dove la prima appare in capo al singolo e la seconda in capo al collegio.
Il potere di richiedere informazioni agli amministratori non può esaurirsi nella richiesta di puntualizzazioni e chiarimenti sui dati acquisiti, ma deve abbracciare l’intera realtà operativa, cioè aspetti attinenti al merito della gestione, acquisire la conoscenza di fatti che ancora non trovano rappresentazione contabile essendo relativi a strategie imprenditoriali, proiettate nel futuro; un’attività senza ostacoli o limiti temporali, che può estendersi in ogni direzione per raggiungere gli obiettivi di vigilanza del 2403. L’unico ostacolo può essere la mancata collaborazione degli amministratori, o la loro volontà di ostacolare il controllo dei sindaci; ogni condotta di questo tipo è riguardata dal legislatore come comportamento antigiuridico: 2625, sanzione amministrativa per gli amministratori che, occultando documenti o con altri artifici, impediscano o ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali; sanzione penale se la condotta abbia causato un danno ai soci (reclusione fino a un anno).

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