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Le società di capitali: definizione, le azioni, la quota


SPA,SRL,SAPA sono definite società "di capitali" in quanto l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'apporto personale dei soci.
La partecipazione dei soci nel capitale si può rappresentare in quote o azioni. Questo tipo di società (sdc) si presta a investire grandi somme di capitale.

Tratti comuni tra le differenti tipologie:
• Responsabilità limitata dei soci alla quota di capitale sottoscritta (Autonomia patrimoniale perfetta)
• Personalità giuridica: Capacità della società di essere titolare di obblighi e diritti
• Tutela del capitale sociale

Le azioni
Come detto prima, l'azione o la quota rappresentano il capitale di una società, e vi sono differenze tra le due:

L'AZIONE: l'azione è un titolo di credito rappresentante, infatti rappresenta una frazione del capitale sociale e la partecipazione del socio all'interno della società. L'unico obbligo posto dall'azione sull'azionista è quello di conferimento.
L'azione può attribuire una serie di diritti di amministrazione e a contenuto patrimoniale.
Diritti di amministrazione:
1. Diritto di intervenire in assemblea
2. Diritto di ottenere informazioni
3. Diritto di voto in assemblea
4. Diritto di recesso
Posizioni patrimoniali:
1. Diritto agli utili, proporzionalmente al valore della partecipazione.
2. Diritto di ottenere in caso di recesso il rimborso delle azioni
3. Diritto ad ottenere una quota di liquidazione all'atto dell'estinzione della società
4. Diritto di opzione

Circolazione delle azioni
"Principio della liberà trasferibilità": Lo statuto può porre particolari condizioni per il trasferimento delle azioni o vietarlo (per max 5 anni), inoltre vi sono anche limiti legali alla possibilità di alienazione delle azioni.

La quota
LA QUOTA: nella SRL non possono essere rappresentate da azioni e costituire oggetto di sollecitamento all'investimento.
Caratteri della partecipazione: L'unico obbligo del socio è quello di conferimento
1. Proporzionalità tra conferimenti e contenuto della quota (derogabile nell'atto costitutivo)
2. Proporzionalità tra diritti sociali e quota (derogabile)
3. Le quote sono liberamente trasmissibili (derogabile)
4. La quota è espropriabile e può essere oggetto di pegno, usufrutto o sequestro.

Ovviamente sono presenti dei diritti scaturenti dalla partecipazione: partecipare a riunioni, diritto di esprimere consenso o dissenso, diritto di recesso, etc...

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO DEL LAVORO di Davide Monteverde
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