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L’Autotutela


C’è onere di impugnare entro il termine di decadenza, dopo l’atto diventa definitivo.
Dal punto di vista giudiziario non posso più farci nulla, ma questo non toglie che non ci sia un’ultima via.
Questa via consiste nel chiedere all’amministrazione di ritirarlo in autotutela (di annullarselo da sola). Quando è possibile questo ritiro?
Non è sufficiente che l’atto sia invalido, ci vuole qualcosa di più. La pubblica amministrazione ritira l’atto invalido solo in due casi eccezionali:
- c’è un interesse pubblico a che quell’atto sia ritirato, non basta che quell’interesse pubblico sia l’illegittimità dell’atto, deve esserci qualcosa di più forte.
- Se l’atto non è ancora definitivo, l’interesse pubblico a ritirarlo può consistere nella necessità di risparmiare sui costi del processo che ci sarebbero se si facesse ricorso. Se l’atto è definitivo è più difficile, e il ritiro è davvero eccezionale. È avvenuto nel caso del c.d “cartelle pazze”, avviso di accertamenti sbagliati (in quel caso per ragioni di equità la pubblica amministrazione ritira gli atti).

Effetti dell’atto di accertamento

L’atto d accertamento contiene la determinazione della pretesa del Fisco, e ha effetti solo nei confronti del destinatario a cui l’atto è stato notificato, non ha mai effetto nei confronti dei terzi, ma li ha nei confronti degli eredi (che non sono terzi).

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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