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L’Istruttoria Tributaria, quale fase dei controlli in capo al fisco


L’istruttoria è quella fase del procedimento tributario in cui si raccolgono le informazioni che sono necessarie a procedere.
Abbiamo detto che nel procedimento per l’accertamento delle imposte sui redditi, come quasi in tutti i procedimenti, a grandi linee si possono distinguere 2 fasi: dichiarazione e controllo.
Della dichiarazione abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti. In questa sede ci occuperemo dei controlli. In realtà, anche se siamo all’interno dei procedimenti di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA ci sono tante variabili, il procedimento può assumere diverse forme.
Quanto ai procedimenti che la legge adotta per l’attuazione della norma tributaria, la tendenza prevalente del legislatore in sede di riforma è stata di unificare i sistemi di accertamento e prelievo e di adottare tecniche precise secondo modalità precostituite (moduli) nel procedimento applicativo.
In linea di massima l’accertamento può avvenire in due modi:
- mediante DICHIARAZIONE dello stesso contribuente la quale viene poi eventualmente controllata ed integrata a seguito di RETTIFICA dell’ente impositore;
- mediante ACCERTAMENTO D’UFFICIO da parte dello stesso ente impositore.

Come si arriva ad accertare la conformità della dichiarazione?
Il primo passo è quello della scelta dei soggetti su cui effettuare il controllo. Tale scelta avviene sulla base di dati ed informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria. Allo scopo di ridurre l’evasione fiscale, la riforma tributaria degli anni ’70 ha introdotto l’anagrafe tributaria, ossia un centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei lati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti o di smistamento agli uffici preposti all’accertamento e al controllo. Una volta effettuata la scelta si procederà alla verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni.
I controlli nel sistema attuale assumono notevole rilevanza in quanto quasi tutta la fiscalità si basa sull’iniziativa del contribuente. L’amministrazione finanziaria non è in grado di apportare un controllo totale su tutto il territorio, anche per la numerosità dei contribuenti. Quindi si procede a un CONTROLLO A CAMPIONE: si scelgono i contribuenti, a campione appunto, sulla base di direttive generali, stabilite dal Ministro dell’economia e della finanza che vengono stabilite all’inizio dell’anno dall’amministrazione finanziaria, cercando i contribuenti più sospetti (tendenzialmente si andrà a cercare per i controlli sul campo contribuenti appartenenti a categorie che non subiscono la ritenuta, perché le categorie che subiscono la ritenuta sono facilmente rintracciabili).
Il controllo e la liquidazione delle imposte sui redditi sono stati completamente ridisciplinati dall’art. 13 del D.Lgs. 241/1997  che ha sostituito gli artt. 36bis e 36ter del D.P.R. 600/1973, separando così le disposizioni in materia di liquidazione da quelle in materia di controllo, precedentemente racchiuse in un unico articolo (36bis). La normativa è stata poi ulteriormente modificata, a decorrere dal 20 marzo 2001, dal D.Lgs. 26-1-2001, n. 32, emanato in attuazione dell’art. 16 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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