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La ritenuta a titolo d’imposta

La ritenuta a titolo d’imposta


La ritenuta a titolo d’imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, cioè il sostituto d’imposta, e che rappresenta l’intera imposta dovuta.
Il contribuente o sostituito non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione. La ritenuta a titolo d’imposta non è altro che un modo di applicazione di quell’imposta e il sostituito la subisce non solo in relazione al tipo di compenso che gli viene erogato dal sostituto, ma vi è ritenuta a titolo d’imposta ogni volta in cui il soggetto che eroga tale compenso sia uno di quei soggetti tenuti ad effettuare le ritenute ex art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
Nel caso in cui il compenso erogato dal sostituto al sostituito sia in parte una prestazione in natura e in parte una prestazione in denaro, la ritenuta va imputata esclusivamente alla prestazione in denaro. Se, invece, l’intero compenso sia esclusivamente una prestazione in natura sarà il sostituito a dover anticipare in denaro l’importo della ritenuta al sostituto.
Parlando di omissione di ritenute a titolo d’imposta si possono rilevare due situazioni tipiche.
La prima situazione si ha quando il sostituto non abbia applicato la ritenuta e non l’abbia, di conseguenza, neppure versata al fisco. In questo caso il fisco in sede di accertamento, trattandosi di ritenuta a titolo d’imposta, potrà recuperare solo l’importo della ritenuta evasa insieme alle sanzioni  e agli interessi. L’accertamento dovrà essere intestato esclusivamente al sostituto poiché i relativi obblighi sono posti solamente a suo carico. Solo dopo aver iniziato la fase di riscossione nei confronti del sostituto il fisco potrà eventualmente recuperare l’importo della ritenuta anche dal sostituito .
La seconda situazione si verifica quando il sostituto abbia applicato la ritenuta, ma non l’abbia poi versata al fisco. Le conseguenze in questo caso ricadranno unicamente sul sostituto poiché il rapporto tributario tra sostituito e fisco è esaurito dal momento che il sostituito ha effettivamente subito il prelievo tramite ritenuta. Il sostituto in questo caso incorrerà in sanzioni amministrative tributarie e si potrà configurare anche un’ipotesi di reato di omesso versamento delle ritenute.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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