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Le Leggi Regionali


Parliamo delle leggi regionali: anche le leggi regionali sono leggi in senso formale, quindi rispettano l’art. 23 della Costituzione.
Il problema è se c’è la potestà legislativa delle regioni in materia tributaria.
Se la Costituzione consente alle regioni di introdurre tributi, anche la legge della regione rispetta senz’altro l’art. 23 della Costituzione.
A grandi linee basta sapere che in linea di principio le regioni hanno potestà legislativa, ma lo Stato ha sempre potere di coordinamento, il che fino ad adesso si è sostanzialmente tradotto in: lo Stato fa le norme e le regioni le applicano, per ragioni per lo più politiche. Le regioni sono vicine all’elettorato, quindi se introducono più tributi, questi fanno perdere elettorato.
La disciplina è contenuta nell’art. 117, più precisamente nell’art. 119 della Costituzione. Le regioni possono stabilire tributi propri purchè rispettino la Costituzione, i principi comunitari e i principi fondamentali e di coordinamento stabiliti dallo Stato.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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