Skip to content

Notifiche dell’atto di accertamento

Notifiche dell’atto di accertamento


Una volta preparato, l’atto di accertamento, va firmato dal responsabile. Senza firma l’atto di accertamento è un pezzo di carta che non vale nulla. L’atto di accertamento, anche se firmato, non ha nessun effetto giuridico se non è portato a legale conoscenza dell’interessato: la procedura per portare l’atto alla legale conoscenza dell’interessato è la notifica (art. 60 del D.Pr. 600/73), mediante la consegna al destinatario medesimo (o ad altre persone indicate dalla legge) di una copia conforme dell’originale dell’atto da notificare. Il codice di procedura civile disciplina diverse ipotesi di notificazione:  in mani proprie (art. 138); nella residenza, nel domicilio o nella dimora (art. 139); presso il domiciliatario (art. 141); a mezzo di servizio postale (art. 149); per pubblici proclami (art. 150).
L’accertamento va completato entro un termine di decadenza e, di conseguenza, prima dello scadere di questo termine, deve avvenire la notifica di atto di accertamento.
Se non si rispetta questo termine l’atto di accertamento è invalido, quindi può essere impugnato e annullato.
Il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione per gli accertamenti in rettifica.
Il termine è invece il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione per i casi dove si è mancata la dichiarazione.
Dal 2006 c’è una norma che stabilisce che in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per un reato tributario, i termini dell’accertamento relativi all’anno in cui sarebbe stata commessa la violazione sono raddoppiati.
Quindi il termine è il 31 dicembre dell’ottavo anno.
Ci si chiede cosa voglia dire “violazione che comporti obbligo di denuncia”?. Se c’è stato reato, si saprà alla fine, basta allora che ci sia stata la denuncia per raddoppiare i termini?
Sembra un po’ strano, visto che qualcuno un po’ furbo la denuncia potrebbe “inventarsela” così si raddoppierebbero i termini.
I termini raddoppiano anche se la denuncia risulta infondata?
Difficile dare una risposta, è ovvio che deve esserci un minimo di fondamento, ma se questo fondamento non c’è proprio?

NOTIFICA A MEZZO POSTA - Nel caso di notifica a mezzo posta, la data rilevante è quella di spedizione, cioè la data in cui consegno all’ufficio postale.
È intervenuto a riguardo anche la Corte Costituzionale dicendo che tutti i termini delle notifiche via posta devono ritenersi rispettati se si spediscono entro il termine.

NOTIFICA IN MANI PROPRIE - Nella notifica a mano il termine s’intende rispettato con la consegna al destinatario o ad una delle persone abilitate a ricevere la raccomandata del destinatario.

SITUAZIONI DI NOTIFICHE COMPLICATE - Ci sono due casi un po’ problematici (o meglio particolari) :
- nel comune di domicilio fiscale il soggetto non ha casa o un ufficio. È un caso complicato perché non si può fare nè consegna, nè spedizione . Il procedimento consiste nel depositare una copia dell’atto alla casa del comune, un avviso si affigge nell’albo del comune e si aspettano otto giorni. All’ottavo giorno la notifica s’intende perfezionata.
- Caso più frequente. La notifica è da farsi tramite consegna, ma in casa non c’è nessuno, o comunque c’è qualcuno che però non è disposto a firmare. In quel caso la procedura prevede che si lasci un avviso sulla porta, si faccia il deposito nella casa comunale e si mandi una raccomandata contenente l’avviso dell’atto depositato.
In questo caso non è stabilito espressamente quando la notifica s’intende perfezionata, per il professore è perfezionata nel momento della spedizione della raccomandata.
Attenzione: in questo caso la raccomandata non contiene l’atto da notificare, ma una lettera in cui c’è scritto : ho un atto da notificare e vada a prendere nella casa comunale.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.