Skip to content

Quali sono questi poteri dell’amministrazione finanziaria?

Quali sono questi poteri dell’amministrazione finanziaria?


Non serve saperli uno per uno, l’importante è saperli distinguere in categorie. Si distinguono in due categorie:

- POTERI IN UFFICIO, istruttorie ed iniziative in ufficio:
1. inviti a comparire (si invita il contribuente in ufficio per farlo rispondere a delle domande),
2. questionari (si pongono delle domande per iscritto al contribuente),
3. richieste di documenti.
In questi casi si applica l’art. 6 dello Statuto del Contribuente che dice che l’ufficio non può esercitare questi poteri per acquisire dati, documenti e informazioni di cui è già in possesso. Questo sia per una ragione di economia e anche perché questo atteggiamento sarebbe una tortura per il contribuente, sarebbe un modo per generare soggezione. Le richieste possono essere fatte anche a terzi, non al contribuente. I soggetti più importanti sono le Banche: si possono chiedere informazioni riguardanti il contribuente alle Banche e queste non possono opporre il segreto. Il problema, soprattutto in passato, era che non era semplice stabilire con quale banca il contribuente avesse stipulato un contratto di conto corrente, ma normalmente, trovata qualche distinta bancaria o qualche estratto conto nella villa, si andava a fare il controllo in Banca. Normalmente l’evasore fiscale si tutela attraverso rapporti bancari intestati a prestanome o a persone diverse. Un documento che dovrebbe facilitare il controllo adesso è l’anagrafe bancaria: a fianco del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita del contribuente si ha anche la lista di tutte le banche con cui questo intrattiene dei rapporti. E’ chiaro però che una persona astuta e organizzata aggira il sistema: si intestano i conti a diverse persone o a prestanome. Per questi inviti c’è un termine per adempiere: se non si ottempera agli inviti è prevista una sanzione pecuniaria. Ma oltre la sanzione pecuniaria che ad un evasore può solo far sorridere, è prevista una sanzione di tipo diverso: l’oggetto della richiesta da parte dell’ufficio, che il contribuente ha rifiutato di fornire o ha dichiarato di non avere, non può più essere utilizzato dal contribuente a suo favore nel corso del giudizio. Il contribuente può quindi anche scegliere di non collaborare, ma se non collabora tutto quello che c’è negli atti e nei documenti che ha tenuto nascosti non può più utilizzarlo nel momento in cui gli serve, a meno che non dimostri che era stato nell’impossibilità di riprodurle. Perché scatti questa preclusione, questo divieto di utilizzabilità da parte del contribuente, bisogna che la richiesta dell’ufficio sia un minimo specifica. Anche qui si applica il principio di buona fede: l’amministrazione finanziaria non può chiedere al contribuente di fornire tutti i dati che riguardano l’attività economica in modo così generico. Se il contribuente non fornisce tutto, l’amministrazione non può poi dire di aver chiesto tutto il materiale e di non averlo ricevuto. Perché scatti la preclusione occorre che il contribuente non fornisca i documenti richiesti espressamente dall’amministrazione.

- POTERI SUL CAMPO:
1. ACCESSO: accesso vuol dire entrare nel luogo di attività del contribuente. Ad esempio il fisco ha la dichiarazione di un ristoratore che dice di guadagnare 1000 all’anno: un accesso è andare nel ristorante e vedere com’è il locale (la finanza guarda se il locale è pieno o meno, quanti tavoli ha, guarda la carta dei vini, il loro prezzo, ecc. e si fa un’idea).
2. ISPEZIONE: per accertare una cosa in particolare.
3. VERIFICA: controllo della auto-liquidazione.
Quello che a noi interessa è andare a vedere cosa è specificato dallo Statuto del Contribuente in materia di poteri sul campo dell’amministrazione finanziaria nell’art. 12 . Accessi, ispezioni e verifiche devono cagionare il minor disagio possibile per il rispetto del principio di proporzionalità e del principio di buona fede: a parità di risultati si deve scegliere la procedura che arrechi meno fastidio al contribuente. E’ prevista anche una durata massima: l’accesso, l’ispezione e la verifica non possono durare più di 30 giorni (al massimo prorogabili di altri 30 giorni). Se questi 30 giorni vengono superati cosa succede? Ci si limita ad un eventuale sanzione di chi ha proceduto o ci sono conseguenze ulteriori? La sanzione di chi ha proceduto è certa, la questione se l’atto sia invalido o meno è opinabile. Dovrebbe essere considerato invalido ma la giurisprudenza sul punto è piuttosto lassista, tende a ritenere che si tratti regole derogabili. Al limite, come giudice tributario, ci si potrebbe spingere a dire che magari c’era qualche circostanza eccezionale che giustificava il protrarsi del termine, anche se nella legge c’è già scritto che il termine può essere prorogato al massimo di 30 gg.
La disciplina sugli accessi si trova nell’art. 52 del decreto IVA  che stabilisce delle regole a proposito. La prima è che per entrare nelle imprese ci vuole l’autorizzazione del capo ufficio. Ma ci sono regole più importanti. La prima riguarda l’entrata nelle abitazioni, cioè i luoghi di privata dimora: per entrare nelle abitazioni private serve l’autorizzazione del pubblico ministero e questa può essere data soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni. Nel caso degli studi professionali l’autorizzazione del PM non è necessaria, è necessaria però se il professionista oppone il segreto professionale. Un problema particolare è rappresentato dal fatto che la legge richiede che quando si effettua un controllo in uno studio professionale ci sia la presenza del professionista o di un suo delegato (la norma dice “..deve avvenire alla presenza di…”). E se il professionista rifiuta di presentarsi e non nomina un suo delegato? Alla lettera sembrerebbe che in questi casi l’accesso non sia possibile. La norma dovrebbe dire che il professionista deve essere messo nelle condizioni di presenziare. Per le perquisizioni, cioè per mettere le mani sul contribuente, o per aprire cose chiuse (casseforti, ecc..) ci vuole sempre l’autorizzazione del PM.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.