Skip to content

La fruizione dei beni culturali

La fruizione dei beni culturali


La commissione Trotta ridisegna la complessa materia della valorizzazione e fruizione dei beni culturali sistemata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto la tutela dei b. c. allo stato e la valorizzazione alle regioni (art.117 cost.). La fruizione è la ragione d’essere della tutela; si individua, si protegge, si conserva il bene culturale, affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivo. Pertanto la fruizione precede la valorizzazione, che abbiamo detto essere intesa come un incremento dello stato di conservazione e conoscenza del bene ai fini della pubblica fruizione, ed interviene di norma sul bene già tutelato, dunque reso fruibile. La fruizione da una parte designa un fine pubblico (godimento del valore culturale del bene) dall’altra un insieme di attività materiali e giuridiche necessarie alla realizzazione di tale scopo. L’art. 101 individua i “luoghi della cultura” cioè di siti deputati alla fruizione pubblica, possono essere pubblici o privati, l’appartenenza è importante ai fini del godimento pubblico, che è pieno nel primo caso, assume quindi valore di servizio pubblico, mentre nel secondo caso, appartenenza privata, viene espletato un servizio di pubblica utilità. I luoghi della cultura sono: museo (struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina beni culturali per fini di pubblica fruizione e studio), aree e parchi archeologici (nel primo caso si tratta di siti caratterizzati dalla compresenza di strutture, resti, manufatti di età antica o preistorica, nel secondo caso di ambiti territoriali caratterizzati dalla compresenza di valori storici, paesaggistici, ambientali, attrezzato come un museo all’aperto), biblioteche (strutture permanenti che acquisiscono, ordinano conservano libri, ne assicurano la consultazione per fini di educazione collettiva), archivi (strutture permanenti che raccolgono e inventariano documenti originali di interesse storico) e complessi monumentali (insieme di fabbricati, edificati anche in epoche diverse, ma che col passare del tempo hanno acquisito, come insieme, una rilevanza storica, artistica, archeologica o etnoantropologica). L’art.102 assicura che lo Stato e gli altri enti territoriali assicurano la fruizione dei luoghi di cultura, il cui accesso può essere gratuito o a pagamento (art.103).

Tratto da CODICI DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO di Alessia Muliere
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.