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Definizione di prestazioni patrimoniali imposte


Quanto all’identificazione dell’ambito oggettivo, ricordiamo che l’articolo 23 cost. fa riferimento alle “prestazioni” (patrimoniali) che siano da ritenere “imposte” e quindi aventi carattere coattivo.
Con riferimento al primo di questi elementi si è sostenuto che le prestazioni sarebbero soltanto quelle che si risolvono in una decurtazione o diminuzione patrimoniale, senza che il relativo sacrificio economico trovi ristoro nell’attribuzione di corrispondenti utilità o vantaggi.
La tesi non merita di essere accolta: essa è innanzitutto smentita sul piano letterale, dal momento che l’articolo 23 cost. parla semplicemente di “prestazione”, che nel linguaggio giuridico corrente sta a denotare l’oggetto di una qualsiasi obbligazione.
Occorre delimitare il novero delle prestazioni rientranti nella previsione dell’articolo 23 cost.; si tratta in particolare:
a. delle sanzioni penali a contenuto pecuniario;
b. delle prestazioni a contenuto negativo, che si traducono in altrettante limitazioni all’iniziativa economica privata;
c. delle espropriazioni per pubblica utilità.
E veniamo alla coattività.
Non v’è dubbio che questa sussista tutte le volte che la fonte e la disciplina della prestazione risalgano ad un atto autoritativo, sia esso una legge o un atto soggettivamente di provenienza dell’amministrazione, alla cui formazione resti comunque per definizione estraneo il concorso della volontà del soggetto sul quale grava la prestazione stessa.
Ciò, peraltro, non significa affatto che non possano essere mai considerate coattive le prestazioni che trovino una fonte genetica in un atto negoziale: infatti, secondo la Corte Costituzionale, la coattività ricorre pur quando si sia in presenza di una fonte negoziale, e tuttavia ad essa si accompagni la disciplina autoritativa della prestazione quanto meno sotto il profilo della sua determinazione quantitativa.
In conclusione, è dato affermare che l’articolo 23 cost. abbraccia tutte le prestazioni tributarie nel significato lato che la dottrina suole ad esse attribuire, e cioè comprensivo non solo delle imposte ma anche delle tasse.
Dalla indagine compiuta emerge inoltre che la categoria delle prestazioni imposte cui si estende la riserva di legge è più ampia di quella delle suddette prestazioni tributarie, per quanto le medesime costituiscano certamente il nucleo principale.
Nessuna identificazione è possibile dunque fra le une e le altre: posto che nell’ambito delle prime rientrano anche le prestazioni le quali sicuramente tributarie non sono, ed in specie anche veri e propri corrispettivi di diritto privato, ogni qual volta nei loro confronti sia ravvisabile il carattere della coattività.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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