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I privilegi in materia di IVA, di imposte indirette sui trasferimenti e di tributi locali


In materia di IVA il credito erariale è in primo luogo assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore; e in tale ipotesi il legislatore ha eccezionalmente previsto l’estensione del privilegio alle pene pecuniarie e alle soprattasse (oggi sanzioni amministrative).
Il medesimo privilegio è previsto nel caso in cui il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
Il privilegio speciale è invece previsto in materia di IVA solo in relazione alle fattispecie nelle quali il cessionario o il committente è tenuto a regolarizzare l’operazione posta in essere dal cedente o commissionario senza l’emissione di fattura o con fattura regolare.
Per l’imposta e la sanzione amministrativa dovute in tali ipotesi dal cessionario o committente, si prevede infatti che lo Stato sia garantito da privilegio speciale sui beni mobili e immobili che hanno formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio prestato.
È da notare che in materia di IVA è assistito da privilegio non solo il credito erariale ma altresì il credito di rivalsa di cui è titolare il soggetto che pone in essere l’operazione imponibile nei confronti del cessionario o committente.
Con riferimento alle altre imposte indirette in generale il credito erariale è assistito da privilegio speciale sui beni mobili ed immobili ai quali tributi si riferiscono.
Infine, un ultima ipotesi di privilegio generale mobiliare è prevista con riferimento ai crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità.
Nessun privilegio è invece previsto per i tributi regionali.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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