Skip to content

I regolamenti: atti normativi e atti amministrativi


Va detto, da ultimo e per completezza, che la dottrina suole distinguere i regolamenti quali atti normativi dagli atti amministrativi generali, che si risolvono nel concreto esercizio di poteri attribuiti all’amministrazione per la cura di interessi pubblici; sì che i secondi, a differenza dei primi, non hanno carattere innovativo dell’ordinamento giuridico.
La distinzione, e le difficoltà applicative che vi si collegano, hanno occasione rispettivamente di operare e di manifestarsi anche nell’ambito del diritto tributario.
Riteniamo di poter individuare almeno due categorie di atti amministrativi generali:
a. la prima è costituita dagli atti i quali sono espressione di poteri di accertamento valutativo attribuiti all’amministrazione con riferimento all’entità di fatto in cui consiste la base imponibile del tributo od a singoli elementi pur sempre fattuali che rilevano ai fini della determinazione quantitativa di quest’ultimo nei confronti di tutti i soggetti passivi di esso (ad esempio, i decreti ministeriali che fissano i coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa);
b. la seconda categoria abbraccia gli atti a carattere generale dell’autorità amministrativa che si ripercuotono sulla procedura di accertamento dell’imposta in quanto predeterminano il contenuto e/o offrono il supporto talvolta in punto di motivazione e talaltra in punto di prova dei concreti atti emanati nell’espletamento di tale procedura e con riferimento ai singoli contribuenti (ad esempio, i decreti ministeriali che fissano indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione a determinate operazioni di spesa espressive di capacità contributiva).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.