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I soggetti attivi di imposta


Quanto al soggetto attivo di imposta, sembrerebbe che ci sia poco o nulla da aggiungere, esso identificandosi con il creditore della prestazione, come tale legittimato a far valere la propria pretesa, se del caso in via coattiva, nei confronti di tutti coloro che per legge sono tenuti all’adempimento.
Tuttavia, alcune precisazioni appaiono necessarie.
In primo luogo, dovendosi ravvisare il fondamento della potestà di istituire i tributi nella sovranità e il suo fine nella necessità di attuare il concorso dei consociati alle spese pubbliche, diventa inevitabile che il soggetto attivo di imposta si identifichi di regola nello Stato o nell’ente pubblico esponenziale dell’ordinamento collegato con quello statuale; o anche nelle entità sovranazionali a favore delle quali siano attuate le limitazioni di cui all’art. 11 cost.
Si comprendono altresì i motivi della normale coincidenza tra la figura del soggetto attivo e quella dell’ente impositore, intendendosi per tale l’ente cui è riferibile l’atto istitutivo del tributo.
In via strettamente consequenziale, la distinzione in tributi statali o erariali, regionali, provinciali, comunali, ecc… sta ad indicare che si tratta di volta in volta di tributi istituiti da uno di tali enti, il quale si configura altresì come creditore della relativa prestazione.
La seconda precisazione serve a mettere in luce come l’ente impositore, creditore dell’imposta, non sempre sia l’integrale ed esclusivo beneficiario del gettito finanziario potendo il legislatore stabilire che questo debba essere devoluto in tutto o in parte ad un soggetto diverso.
Nelle situazioni qui considerate, il beneficiario del tributo rimane estraneo al rapporto di imposta, divenendo semplicemente titolare di una pretesa creditoria nei confronti dell’ente impositore; onde si giustificano alcuni poteri riconosciuti a tale soggetto dalla legge.
I tratti peculiari di credito di imposta né comportano il carattere strettamente personale.
Ne discende, salva diversa disposizione della legge tributaria, che il credito stesso non è suscettibile di cessione; e che neppure possono essere trasferiti a terzi, in mancanza di analoga esplicita previsione legislativa, i poteri di cui è titolare l’ente impositore in tema di accertamento e di riscossione.
Per quanto riguarda la cessione del credito, le deroghe alla incedibilità sono sempre state molto rare; più frequenti sono viceversa i casi in cui l’attuazione del rapporto obbligatorio, con il corredo dei poteri che vi si collegano, viene affidata in tutto o in parte a soggetti diversi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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