Skip to content

Il principio dell'unicità e della generalità dell'accertamento fiscale


Con riguardo ai principi, occorre ricordare che per lungo tempo ha operato nel settore delle imposte sui redditi quello dell’unicità dell’accertamento.
Volendo cogliere la ratio di siffatto principio, essa può rinvenirsi in una duplice esigenza: da un lato, l’economicità ed efficienza dell’attività amministrativa ne impongono la massima concentrazione evitando che essa possa frantumarsi in una pluralità di atti di accertamento; dall’altro, non vi è dubbio che l’interesse del contribuente meglio si concilia con la condensazione della pretesa impositiva in un unico atto, senza incorrere nei costi e nei disagi cui sarebbe viceversa esposto ove la pretesa medesima potesse manifestarsi reiteratamente.

Al principio dell’unicità si è affiancato in via di stretta correlazione il principio della generalità.
Invero, l’accertamento generale ha come referente oggettivo la titolarità dell’intera base imponibile colpita dal tributo nell’arco del periodo di imposta, talché esso si presenta con i connotati dell’esaustività e definitività.
E peraltro, a questi principi sono state apportate deroghe sempre maggiori: cominciando con gli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73.
A parte ciò, il legislatore, al fine di consentire l’immediato assoggettamento ad imposta di uno o più redditi o di singoli elementi del reddito, ha inserito nel d.p.r. 600/73 l’art. 41 bis con il quale è  stata introdotta la categoria degli accertamenti parziali: accertamenti la cui emanazione lascia per definizione impregiudicata la facoltà degli uffici finanziari di proseguire nell’attività accertativa, addivenendo ad un accertamento a carattere generale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.